Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Difesa in giudizio del condominio – Possibili conflitti d’interessi – Verbale delibera dell’8/3/2017

Riferisce il Consigliere avv. Saverio Luppino che, con istanza protocollata in data 17.02.2017 e successivamente al medesimo assegnata all’adunanza del 22.02.17, la Collega Avv. Mevia richiedeva al Consiglio dell’Ordine parere scritto/urgente riguardo alla possibilità del difensore di assumere le difese del Condominio, in una causa civile da intentare nei confronti dell’amministratore di condominio, finalizzata al recupero delle somme trattenute da quest’ultimo ed al risarcimento dei danni, attesa la presunta opposizione (rectius: dissenso) alla domanda di risarcimento dei danni da parte di uno dei condomini, nei confronti del quale, il Condominio ha in corso altri giudizi pendenti, patrocinati dalla medesima collega.

Nel quesito rivolto al Consiglio dell’Ordine, la collega precisa che sono pendenti diversi giudizi nei quali la richiedente il parere patrocina il Condominio e la cui controparte risulta essere il condomino che esprime il proprio dissenso alla domanda di risarcimento dei danni.

Posto che non compete al Consiglio approfondire l’esame delle norme di diritto sostanziale in ordine all’esercizio del dissenso alla lite ex articolo 1132 c.c., articolo, peraltro, non investito dalla riforma del condominio (L. 220/12) ed in ordine al quale occorrerà fare riferimento alla dottrina e giurisprudenza costante in materia, che specifica termini e modi con cui l’atto raggiunge lo scopo ed anche nella nota incertezza tra dottrina e giurisprudenza, sui confini di applicazione della norma: validità per le sole liti c.d. “esterne” (condomino/terzo) e/o anche per quelle c.d “interne” (Condominio/condomini),  si potrà genericamente formulare parere in ordine al quesito prospettato ed all’eventuale violazione dell’articolo 24 cdf “conflitto d’interessi”.

Preliminarmente va specificato che la collega Mevia precisa che assumeva le difese del Condominio in un giudizio di impugnazione a delibera assembleare promosso dal condomino (sig. X).

Successivamente, sempre il condomino (sig. X), interponeva altri giudizi di impugnazione (pendenti) di altre delibere assembleari, nelle quali la collega Mevia continuava sempre a rappresentare il Condominio.

Indipendentemente dall’esistenza dei ridetti giudizi, sempre stando al quesito prospettato, accadeva che nell’ottobre del 2016 l’assemblea del Condominio deliberava a maggioranza  di promuovere un giudizio: “nei confronti dell’amministratrice revocata, al fine di recuperare danari dalla stessa trattenuti e di agire in un unico giudizio anche per la richiesta di risarcimento dei danni cagionati…per aver gestito il condominio in aperto contrasto alla volontà della maggioranza dei condomini”.

La collega Media riferisce che il condomino (sig. X), pur presente in assemblea “non esprimeva voto in merito alla delibera avente ad oggetto l’azione giudiziale, “limitandosi a dissociarsi soltanto dalla richiesta di risarcimento dei danni”.

Da qui la richiesta della collega di parere deontologico, atteso che ove, in ipotesi, la formulazione del dissenso non sia esplicitata, potrebbe configurarsi ipotesi di conflitto di interessi atteso che il condomino (sig. X) è controparte in altri giudizi contrapposti al Condominio e nei quali la collega Media ha lo ius postulandi del Condominio.

L’esame del parere richiesto non può prescindere dalla questione che ancora oggi, anche in esito alla riforma del condominio (L.220/12), non si è pervenuti al riconoscimento della personalità giuridica e della autonomia patrimoniale perfetta del soggetto giuridico Condominio e, pertanto, il Condominio rimane, secondo la migliore definizione giurisprudenziale, condivisa dalla dottrina maggioritaria: “Ente di gestione” (Cass. civ. 4245/09), “centro di imputazione di rapporti giuridici non riferibili uti singuli ai condomini ma al gruppo” (SSUU 9148/08).

La norma di riferimento relativamente al quesito sottoposto è l’articolo 24 cdf.

L’attenzione rivolta dalla c.d giurisprudenza deontologica alla questione ed ancor più la gravità della sanzione comminata, consistente nella “sospensione”, testimoniano l’attenzione dedicata alla materia, gli interessi coinvolti ed il bene giuridico protetto.

Lo stesso Coa di Bologna si è già occupato della questione, seppur in materia differente da quella oggi sottoposta, con parere del Consigliere avv. Stefania Tonini: “Per quanto evidenziato, pertanto, si ritiene che sussista nel caso di specie il divieto di cui all’art. 68 comma 4 CDF, nella sua accezione più ampia delineata dalla giurisprudenza disciplinare del CNF e dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò comporterà l’obbligo d’astensione alla rappresentanza della moglie nel procedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi, appalesandosi necessariamente interessi confliggenti fra i medesimi” (Parere deontologico, 13.1.2016).

La stessa giurisprudenza del CNF ha precisato tra l’altro come: “l’art. 24, co. 5, ncdf (già art. 37, canone II, cdf), nell’enunciare la regola per cui l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa. Per la configurazione di detto illecito, che è di tipo istantaneo, non è peraltro necessario un dolo specifico essendo sufficiente quello generico, in virtù del quale il professionista, consapevole della sua situazione di incompatibilità, non abbia immediatamente e tempestivamente rappresentato la sua posizione di incompatibilità (Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 14 aprile 2016, n. 80
(In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165, Consiglio Nazionale Forense 20 aprile 2011 n. 48; 25 ottobre 2010 n. 142; 19 ottobre 2010 n. 84; 9 giugno 2008 n. 59.

La Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo (adottata nella Sessione plenaria dal CCBE del 25 novembre 2006) già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l’Avvocato a non accettare l’incarico: “Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l’Avvocato deve evitare i conflitti d’interesse. Pertanto, un Avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l’Avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l’Avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d’interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell’incarico, l’Avvocato dovrà abbandonarlo”.

In materia condominiale, sono stati rinvenuti i seguenti precedenti:  “Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell’opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca successivamente anche nell’interesse di quest’ultimo, venendo così a rivestire contemporaneamente la figura di difensore dell’opponente e dell’opposto (C.N.F., sentenza del 5 dicembre 2006, n. 134; ex plurimis: Cass. Civ., Sez. III 27 ottobre 2015, n. 21806; Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14634; Cass. Civ., Sez. VI, 6 luglio 2015, n. 13927).

Tutto quanto sopra premesso e pur convenendo che l’esercizio o meno del dissenso costituisca indice preciso di chiara demarcazione sulla sussistenza o meno del conflitto d’interesse tra le parti, allo stato e sulla base di una rigorosa interpretazione della norma, dei principi in materia di libertà,  indipendenza, imparzialità di cui al cdf e la stessa legge ordinamentale, ribadendo di non entrare nel merito della questione sulla legittimità dell’esercizio del dissenso alla lite e sulla validità di una delibera ove il condomino non abbia esercitato il diritto di voto, normalmente consistente in: favorevole, contrario o astenuto e non, come occorso, nella semplice: “non espressione (rectius: esercizio) del diritto di voto…, si ritiene rinvenire una potenziale situazione di rilevanza deontologica, corrispondente alla possibile inosservanza dell’articolo 24 cdf, laddove il difensore del Condominio, nelle cause che vedono coinvolto quest’ultimo in interessi contrapposti al singolo condomino (sig. X),  assuma  il mandato per conto del Condominio e senza il dissenso del condomino, in una vertenza che veda contrapposto il Condominio e l’amministratrice.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Luppino per il parere reso che fa proprio nei termini sopra esposti.

 

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