Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Estratto adunanza del 11/1/2017

Riferisce il Consigliere Avv. Saverio Luppino sulla richiesta di parere, protocollata in data 21 dicembre 2016 e successivamente assegnatagli, con la quale l’Avv. Fabrizio Caio ha richiesto al Consiglio dell’Ordine parere deontologico sulla possibilità del difensore di astenersi dal rendere testimonianza nell’ambito di un procedimento civile in cui è stato chiamato a deporre su circostanze apprese nell’esercizio di attività professionale.

In particolare, va chiarito che il richiedente ha precisato di avere appresso i fatti sui quali è stato chiamato a rendere la testimonianza non già nella veste di avvocato difensore munito di postulatio specifica della parte in giudizio, bensì quale “collaboratore esterno”, che avrebbe “coadiuvato la redazione di atti e sostituito processualmente l’Avv. Sempronio in relazione alle posizioni concernenti la Dott. Patrizia Mevia, cliente dell’Avv. Sempronio”.

Segnatamente, l’Avv. Caio ha descritto di essere stato chiamato a deporre avanti al Tribunale civile di Bologna in una causa promossa dal Sig. Giovanni Mevia, difeso dall’Avv. Domenico Germano, nei confronti della sorella Dott. Maria Daniela Mevia.

Va preliminarmente richiamato il fatto che le norme del codice deontologico forense estendono espressamente la responsabilità disciplinare dell’avvocato anche a specifiche violazioni commesse da collaboratori e sostituti: all’art. 7, responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti: l’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità”; all’art. 28 co. 3, riserbo e segreto professionale: “l’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta”.

Nel caso specifico, la norma di riferimento – individuata dallo stesso Avv. Caio– è l’art. 51 del codice deontologico, “la testimonianza dell’avvocato”, dove si stabilisce che ”salvo casi eccezionali, l’avvocato deve astenersi dal deporre come persona informata sui fatti o come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad esse inerenti”.

Il nuovo testo dell’art. 51, rispetto alla precedente versione del precetto deontologico, tipizza e specifica i doveri di riservatezza nell’ambito del perimetro della deposizione dell’avvocato, accentuandone l’assoluta inopportunità e superando la locuzione del testo precedente “per quanto possibile”; talchè si ritiene che, ora, il divieto possa ricomprendere ed essere esteso anche alle informazioni rivelate dal cliente in un momento anteriore al conferimento del mandato professionale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il paradigma che l’obbligo di astensione dipende dall’esistenza di un mandato professionale con l’avvocato, specificando che “quest’ultimo debba astenersi dal deporre come testimone su circostanze che siano state apprese nell’esercizio della propria attività e siano inerenti al mandato ricevuto” (Cass. Pen., sez. VI, n. 15003 del 2 aprile 2013).

Ciò nondimeno, per consolidata giurisprudenza del C.N.F. e della Corte di Cassazione, il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta a essere disciplinato in termini assoluti e astratti e in maniera apodittica, ma va contestualizzato e valutato caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta ma relativa e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale.

La ratio del divieto va ricercata nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell’ attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale espressamente da ricondursi all’art. 28 del codice deontologico.

La relazione illustrativa al codice deontologico e la stessa giurisprudenza del C.N.F., antecedente alla riforma del codice stesso, specificavano che “il divieto non può che operare nel medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole l’avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo”.

In generale è possibile quindi affermare che l’obbligo di rendere testimonianza si ricollega a un dovere vigente per l’avvocato, come per qualunque cittadino “di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 198 c.p.p.

Se quanto sopra riferito e commentato si applica, senza dubbio, all’avvocato che abbia assunto mandato professionale da un cliente, ciò solo non porta a escludere che i medesimi obblighi di segretezza e riservatezza, con la loro incidenza sull’indipendenza dell’avvocato e sul conseguente  divieto di sciogliersene in sede di escussione come teste, possano e anzi debbano applicarsi anche all’avvocato che, pur non avendo ricevuto un formale mandato da un cliente, si trovi estemporaneamente – per esempio, quale sostituto processuale del difensore nominato – a svolgere attività di difesa in favore di quel determinato soggetto mandante.

Al riguardo va richiamata l’attenzione sul fatto che l’art. 13 del codice deontologico (“Dovere di segretezza e riservatezza”) pare proprio accomunare sotto la medesima disciplina le ipotesi del difensore nominato e quella di altro avvocato che, pur privo di mandato specificamente ricevuto dal cliente, si sia trovato, per occasione esclusivamente professionale, a tutelarne le ragioni: l’articolo in commento, infatti, afferma che “l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”.

La formulazione del precetto deontologico è dunque riferita, ugualmente, sia al caso dell’avvocato che svolge la propria attività professionale nell’interesse “del cliente”, sia all’avvocato che la medesima attività svolga nell’interesse “della parte assistita” (ancorchè non cliente); e chiarisce che il dovere di riserbo si applica a “circostanze in qualsiasi modo apprese”, vuoi nell’esercizio della “rappresentanza” vuoi in quella più lata di “assistenza”, con la chiusa finale “comunque [apprese] per ragioni professionali”.

La conclusione della equiparazione dei medesimi doveri deontologici di segretezza e riservatezza a carico del difensore nominato, cui il cliente ha conferito formale mandato, e dell’avvocato che si trovi, per ragioni professionali e non personali, a comunque apprendere fatti e circostanze oggetto dell’invito a testimoniare, è peraltro obbligata ove non si voglia giungere al paradosso di sostenere che la medesima circostanza, appresa dal difensore a mandato, sarebbe coperta dal dovere di riserbo professionale, mentre non la sarebbe ove appresa da altro avvocato, sostituto o collaboratore del difensore nominato, con effetto di sostanziale svuotamento della finalità di tutela – che è della parte e non dell’avvocato, difensore o meno – dettata dall’art. 13 del codice deontologico forense.

In forza di quanto così conclusivamente osservato, va dichiarato che l’avvocato sostituto processuale del difensore nominato è assoggettato ai medesimi obblighi di segretezza e riservatezza previsti per il difensore nominato, con ogni identica conseguenza sul piano dell’obbligo di astensione dal rendere testimonianza, ai sensi dell’art. 51 del codice deontologico.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Luppino per il parere reso che fa proprio nei termini sopra esposti; delibera con efficacia immediatamente esecutiva.

 

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