Estratti delibere

Estratto dal verbale del 23/9/2015

Riferisce il Consigliere avv. Italia Elisabetta D’Errico sulle proposte di modifica, elaborate dalla commissione penale, al regolamento del corso per i difensori d’ufficio (ex art. 29 disp. att. c.p.p. come modificato dal d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015) approvato all’adunanza di Consiglio del 22 ottobre 2012.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare il regolamento del corso per i difensori d’ufficio, nel testo aggiornato allegato sub A) al presente verbale, mandando agli uffici di Segreteria di inviarne copia alla Fondazione Forense.

REGOLAMENTO PER LE DIFESE D’UFFICIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

approvato all’adunanza del 1° luglio 2015 e integrato all’adunanza del 23 settembre 2015

Il Consiglio dell’Ordine

  1. rilevato che pervengono al Consiglio da parte degli uffici giudiziari numerose segnalazioni a carico di avvocati che non partecipano alle udienze e/o alle attività per le quali erano stati designati difensori d’ufficio;
  2. ritenuta la necessità di emanare un Regolamento, coordinando i precedenti deliberati del Consiglio, sulle difese d’ufficio e sui connessi doveri deontologici, al fine di assumere decisioni uniformi;
  3. esaminato il decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015 in tema di “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, che ha apportato modifiche all’art. 29 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché all’art. 97 del codice di procedura penale;
  4. richiamate le norme in materia del codice di procedura penale e, in particolare:
    – l’art. 97, nel quale sono individuati i seguenti principi e obblighi del difensore d’ufficio: il diritto alla difesa (comma 1), l’individuazione del difensore d’ufficio nell’ambito degli iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione (comma 2), l’obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte) e il principio dell’eccezionalità della sostituzione (comma 5, seconda parte);
    – l’art. 102, che disciplina il “sostituto del difensore”, disponendo che il difensore d’ufficio, alla pari del difensore di fiducia, può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore;
    – l’art. 108, che disciplina la concessione del termine a difesa, disponendo che, nei casi di rinuncia, revoca e incompatibilità e nel caso di abbandono di difesa, il nuovo difensore di fiducia dell’imputato o quello designato d’ufficio (ex art. 97 co. 1 c.p.p.) che ne fa richiesta ha diritto a un termine a difesa non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento; che il termine può essere inferiore solamente se vi è il consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali legate alla scadenza dei termini di durata della custodia cautelare ovvero alla prescrizione del reato; che il termine non può comunque essere inferiore a 24 ore;
  5. richiamate le norme in materia delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in particolare:
    – l’art. 28, sull’obbligo di comunicazione in capo all’autorità giudiziaria del nominativo del difensore d’ufficio individuato;
    – l’art. 29, sui criteri per la formazione delle tabelle e degli elenchi, sui requisiti professionali per l’iscrizione in detti elenchi, nonché sul funzionamento delle turnazioni predisposte dall’ufficio centralizzato presso i Consigli dell’Ordine di ogni Distretto di Corte d’Appello;
    – l’art. 30, sulla comunicazione al difensore d’ufficio della designazione da parte del call-center;
    – l’art. 31, sul diritto alla retribuzione del difensore d’ufficio (artt. 115, 116, 117 e 118 del d.p.r. n. 115/2002);
    – l’art. 32, sulle modalità per il recupero dei crediti professionali;
  6. osservato che sono inoltre applicabili al difensore d’ufficio tutte quelle disposizioni relative al difensore in generale, con esclusione delle norme sulla rinuncia al mandato (art. 107 c.p.p.) e di tutte quelle più propriamente connesse alla difesa di fiducia;
  7. richiamato il “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015;
  8. evidenziata la natura volontaria dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e affermata la necessità di tutelare il prestigio dell’istituzione forense e il dovere di diligenza professionale e di adempimento al mandato di tutti gli avvocati, mediante uno scrupoloso ed efficace controllo del puntuale svolgimento dell’attività professionale svolta dai difensori iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio;

delibera

di approvare il seguente Regolamento:

1) ELENCO AI SENSI DELL’ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.

La domanda d’inserimento nell’elenco nazionale predisposto e aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense, con cadenza trimestrale, è presentata al Consiglio dell’Ordine di Bologna, il quale provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense.

Per l’iscrizione nell’elenco è necessario, come previsto dall’art. 29 disp. att. c.p.p., il conseguimento dell’attestazione d’idoneità rilasciata dal Consiglio dell’Ordine al termine della frequenza del corso di formazione e aggiornamento professionale abilitante all’attività difensiva in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine tramite la Fondazione Forense Bolognese, in unione con la Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna, e il superamento del relativo colloquio finale, di cui al separato Regolamento approvato da questo Consiglio all’adunanza del 23 settembre 2015 e alle sue eventuali successive modifiche.

L’attestato di frequenza al corso abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio rilasciato dal Consiglio dell’Ordine ha validità di due anni dal rilascio, ai fini dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio.

I difensori possono, comunque, essere iscritti nell’elenco, a prescindere dalla frequenza del corso di aggiornamento, quando siano iscritti all’albo da almeno cinque anni e comprovino l’esperienza nella materia penale attraverso la produzione di idonea documentazione, come specificato alla successiva lettera c), ovvero qualora abbiano conseguito il titolo di specialista in diritto penale secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 247/2012.

Condizioni necessarie per l’inserimento e il mantenimento nell’elenco dei difensori d’ufficio sono:

  1. il regolare assolvimento degli obblighi formativi e la comunicazione al Consiglio dell’Ordine di un valido indirizzo di posta elettronica certificata;
  2. non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento;
  3. l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, anche quale sostituto processuale, nell’anno precedente alla richiesta d’iscrizione ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno successivo e, tra queste, a non più di due udienze quale sostituto ex 97 co. 4 c.p.p. e a non più di tre udienze innanzi al Giudice di Pace, escluse quelle di mero rinvio;
  4. la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione, della documentazione di cui al punto 3.) al Consiglio dell’Ordine, che, dopo adeguata verifica ed entro trenta giorni dalla ricezione, la inoltra, con allegato parere attestante la permanenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, al Consiglio Nazionale Forense.

In sede di prima applicazione, per coloro che siano già inseriti nelle liste dei difensori d’ufficio (ora nell’elenco nazionale), la documentazione comprovante l’esercizio continuativo di attività penale nel corso dell’anno 2015 dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine entro il 31 dicembre 2016.

La partecipazione alle udienze di cui al punto c) dovrà essere documentata alternativamente attraverso la presentazione di copia semplice del verbale d’udienza, delle trascrizioni delle udienze ovvero della sentenza, nel caso in cui da quest’ultima si desuma inequivocabilmente la presenza del richiedente ad almeno un’udienza.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui ai punti 3.) e 4.) comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco nazionale.

L’avvocato cancellato dall’elenco nazionale non potrà presentare nuova domanda d’iscrizione se non siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda d’inserimento nell’elenco nazionale l’interessato, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della delibera, può proporre opposizione al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso è presentato personalmente presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

Le modalità di svolgimento del procedimento di opposizione sono disciplinate dall’art. 8 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015.

Gli avvocati iscritti nell’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.

Per i procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni, il Consiglio dell’Ordine ha istituito l’elenco previsto dall’art. 11 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988.

L’avvocato che abbia frequentato il corso abilitante per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna negli anni 2012, 2013 e 2014 e abbia conseguito l’attestato d’idoneità, e che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, previa frequentazione del corso per ulteriori 10 ore e così per complessive 90 ore come previsto dal d.l. n. 6 del 30 gennaio 2015 e con successivo superamento del colloquio orale relativo alle materie trattate durante le lezioni integrative, conseguirà il titolo abilitante per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio.

Coloro che hanno frequentato il corso integrativo di cinque lezioni, della durata ciascuna di due ore, organizzato dal Consiglio dell’Ordine unitamente alla Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna, nei mesi di giugno e luglio 2015, qualora intendano presentare la richiesta d’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati alla difesa d’ufficio, dovranno sostenere l’esame orale nella sessione che si svolgerà nel mese di gennaio 2016.

L’esito positivo dell’esame costituirà titolo idoneo alla presentazione della richiesta d’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio.

2) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D’UFFICIO

La difesa d’ufficio è – ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, c.p.p. – obbligatoria, irrinunciabile e immutabile. Il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Lo svolgimento dell’attività del difensore d’ufficio è volontaria.
Il difensore d’ufficio è equiparato al difensore di fiducia e “cessa dalle sue funzioni” solo “se viene nominato un difensore di fiducia” (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il consequenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall’atto della nomina alla sentenza definitiva; pertanto, la difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedimentali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (art. 11 n. 3 del codice deontologico forense).

I difensori iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio hanno l’obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui essi risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24, rilasciando al momento dell’iscrizione il maggiore numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.) e comunicando le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore d’ufficio deve essere in grado di raggiungere gli uffici giudiziari in tempi ragionevoli.

Qualora il difensore d’ufficio designato si trovi nell’assoluta impossibilità di adempiere all’incarico ricevuto a causa di un legittimo impedimento, egli ha l’obbligo di ricercare e nominare un sostituto affinché possa essere compiuto l’atto per il quale egli era stato nominato e, nell’impossibilità, deve dare comunque tempestiva e motivata notizia all’autorità che procede (art. 26 n. 4 del codice deontologico forense).

Il difensore d’ufficio, qualora si trovi nell’impossibilità di adempiere all’incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell’art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione. Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, ove dovessero emergere situazioni d’incompatibilità è dovere del difensore d’ufficio di darne comunicazione all’autorità che procede, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d’ufficio.

Il difensore d’ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

È onere del difensore d’ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di dare immediatamente avviso al difensore di fiducia o al difensore sostituito d’ufficio dell’attività svolta, dell’esito dell’udienza e dell’eventuale data del rinvio.

Il difensore d’ufficio deve dare immediato avviso all’assistito:

  1. della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d’ufficio ha diritto a essere retribuito;
  2. che è fatto obbligo all’assistito di retribuire il difensore d’ufficio, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del codice deontologico forense);
  3. dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
  4. che qualora l’assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d’ufficio è tenuto:

  1. a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
  2. a svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico forense, e in particolare con impegno, diligenza, sollecitudine, lealtà e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale nonché la preparazione professionale richiesta e necessaria allo svolgimento dell’incarico (artt. 12, 14, 15, 19 e 26 del codice deontologico forense);
  3. a segnalare al Consiglio dell’Ordine l’uso improprio del ricorso alle sostituzioni ex 97 co. 4 c.p.p., in nome dell’effettività della difesa;
  4. a portare a termine il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’elenco nazionale, sino a intervenuta nomina del nuovo difensore.

3) OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO

Il difensore di fiducia nominato successivamente, in sostituzione del difensore d’ufficio, ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d’ufficio e deve sollecitare il cliente a corrispondere a quest’ultimo i compensi dovuti per l’opera svolta (art. 46 n. 4 del codice deontologico forense).

4) DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, pervenuta segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d’ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, volta ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d’ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.

Il Consigliere delegato all’istruttoria ne dà comunicazione – a cura degli uffici di segreteria del Consiglio – all’iscritto destinatario della segnalazione, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l’istruttoria, il Consigliere delegato illustra il fascicolo al Consiglio dell’Ordine, che delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione.

L’attività istruttoria si rende necessaria essendo compito del Consiglio dell’Ordine, con cadenza annuale, formulare parere da inviare al Consiglio Nazionale Forense circa la sussistenza dei requisiti necessari per l’inserimento ovvero per il mantenimento del nominativo dell’avvocato nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio.

Qualora un avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell’autorità giudiziaria per manchevolezze non giustificate verificatesi negli ultimi tre anni, il Consiglio dell’Ordine renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense.

Il parere reso dal Consiglio dell’Ordine con cadenza annuale e inviato al Consiglio Nazionale Forense farà comunque menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell’autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d’ufficio era stato nominato, anche nel caso in cui l’iscritto abbia fornito adeguata giustificazione.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d’ufficio era stato designato una possibile violazione dell’art. 38 del codice deontologico forense, ogni segnalazione pervenuta dall’autorità giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza.”

Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di approvare le proposte di modifica al Regolamento del corso delle difese d’ufficio ed al Regolamento per le difese d’ufficio, così come proposte ed illustrate dal Referente della Commissione penale, Avv. Italia Elisabetta D’Errico, mandando allo stesso di informare gli iscritti tramite circolare.

 

 

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