Estratti delibere

Estratto adunanza 13/5/2015

Svolgimento di stage presso gli uffici giudiziari e tirocinio forense

Riferisce il Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, d’intesa con il Consigliere referente della Commissione “Tirocinio forense” Avv. Federico Canova oggi assente giustificato, sulla regolamentazione degli stages svolti da tirocinanti forensi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 69/2013 (cd. “Decreto Fare”, convertito dalla legge n. 98/2013).

Il Presidente richiama il riferimento a verbale dell’adunanza del 20 ottobre 2014, nel quale si è richiamato il fatto che, ai sensi della norma citata, “l’attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati …, secondo le modalità individuate dal Capo dell’ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense …”; che “lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso … il tirocinio per l’accesso alla professione di Avvocato …, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione”; e che “per l’accesso alla professione di Avvocato … l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale”.

Il Presidente richiama anche l’art. 44 della legge n. 247/2012, il quale stabilisce che “l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il C.N.F.”, precisando che all’attualità tale regolamento non è ancora stato emanato, nonostante il C.N.F. abbia da tempo reso il parere prescritto, e rammenta che il Consiglio dell’Ordine, con la propria delibera del 20 ottobre 2014, ha già deliberato “di riconoscere il periodo massimo di un anno di pratica ai tirocinanti che svolgano in un ufficio giudiziario stage ex art. 73 della legge n. 98/2013, a condizione della previa iscrizione dell’istante nel Registro dei praticanti Avvocati, senza necessità di indicare il nominativo di un Avvocato ospitante e con onere di depositare copia della domanda protocollata di ammissione allo svolgimento dello stage, nonché a condizione del deposito, al termine dello stage, della relazione positiva redatta dal Magistrato affidatario”.

Oltre a quanto oggetto della delibera già adottata, il Presidente segnala l’opportunità, emersa in un incontro del 25 marzo 2015 con gli stagisti attualmente in forza presso gli uffici giudiziari di Bologna e con i Magistrati Capi degli stessi uffici, che il Consiglio assuma una delibera chiarificatrice di alcuni aspetti pratici sul coordinamento fra lo svolgimento dello stage e del tirocinio forense nonché della possibilità, per gli stagisti, di poter svolgere il semestre di tirocinio forense presso uno studio legale in contemporanea con lo svolgimento dello stage presso l’ufficio giudiziario, senza dovere necessariamente attendere la conclusione dello stage (di durata per legge di 18 mesi) e così evitando di assommare un periodo complessivo di pratica di 24 mesi, laddove il periodo richiesto per ottenere il certificato di compiuta pratica è in effetti ora di 18 mesi e non più di 24.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, riservata ogni eventuale diversa valutazione e determinazione all’esito dell’emanazione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 44 della legge n. 247/2012, delibera di ritenere: a) che lo stage ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 possa essere svolto contemporaneamente al tirocinio forense presso uno studio legale e che dunque, al termine del periodo di 18 mesi dello stage, nel corso del quale sia stato svolto anche il semestre di tirocinio presso uno studio legale, il tirocinante potrà richiedere il certificato di compiuta pratica, ferma restando la necessità della sussistenza delle condizioni previste con la delibera adottata all’adunanza del 20 ottobre 2014; b) che il certificato di compiuta pratica dovrà in ogni caso essere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, previa verifica della relazione positiva redatta dal Magistrato affidatario e della tempestività dell’iscrizione al Registro dei praticanti; c) che, in occasione dello svolgimento dello stage, il libretto della pratica potrà essere depositato una sola volta, al termine del suo svolgimento, fermo restando che, nel caso di contemporaneo svolgimento del tirocinio forense presso uno studio legale, il libretto dovrà essere depositato anche al termine di tale semestre; d) che, con riferimento allo svolgimento dello stage, nel libretto potranno non essere annotate le udienze alle quali il tirocinante ha assistito, fermo restando che, nel caso di contemporaneo svolgimento del tirocinio forense presso uno studio legale, esse al contrario dovranno essere annotate nel libretto, quale ultimo semestre svolto; e) che, nel caso di contemporaneo svolgimento dello stage e del tirocinio forense presso uno studio legale, il tirocinante non potrà partecipare o assistere a udienze che si celebrano innanzi al Magistrato affidatario quale stagista.

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello, al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica.

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