Pareri deontologici e ordinamentali

Produzione in giudizio di corrispondenza tra colleghi – limiti – Verbale adunanza del 24/2/2016

Riferisce il Consigliere Avv. Ercole Cavarretta in merito alla richiesta di parere deontologico avanzato dall’Avv. Tizio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ed afferente alla possibilità di produrre in giudizio parte e/o l’intera corrispondenza intercorsa con il Collega di controparte.

L’Avv. Tizio espone quanto segue:

a seguito la rinuncia ai mandati professionali nei confronti di un cliente l’istante Avv. Tizio, si vedeva costretta a procedere giudizialmente per il pagamento delle sue spettanze.

La parte convenuta pertanto si costituiva in giudizio contestando la responsabilità del professionista per presunta inerzia nelle pratiche.

Di tal che, esaminate le contestazioni mosse dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta contro l’avvocata quest’ultima chiamava in causa la propria compagnia assicurativa la quale nella comparsa affermava che “L’Art. C4), lett. c, della Sezione C) Condizioni Particolari della medesima Polizza prevede inoltre che la copertura assicurativa non valga qualora, all’atto della prima adesione, l’Assicurato dichiari di non aver ricevuto alcuna richiesta in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti relativi allo svolgimento della propria Attività professionale, dai quali possano derivare richieste di risarcimento. Orbene, nella propria missiva del 14/2/2014 (quindi, in data ben anteriore rispetto alla decorrenza della Polizza suddetta, fissata per l’Avv. F.M. Tizio al 31/3/2015), l’Attrice scrive al Sig. S. Grossi ed all’Avv. Giorgio Caiolli (legale dei Convenuti), allegando le “note pro-forma emesse nuovamente in base ai parametri dei compensi spettanti agli avvocati così come riformati nel 2012” “facendo seguito alle conversazioni” con l’Avv. G. Caio; inoltre, ed “al fine di evitare ulteriori contestazioni pretestuose”, l’Avv. Tizio conferma, nella medesima missiva, di aver “ridotto ulteriormente alcune note” (Doc.3 Attrice). Ergo, nell’eventualità in cui l’Attrice avesse ricevuto “contestazioni” circa il proprio operato professionale da parte del Convenuto e/o del legale di quest’ultimo, la medesima avrebbe dovuto renderne dichiarazione ad AIG Europe Limited sia in sede di stipula del contratto assicurativo con quest’ultima, sia di rinnovo annuale dello stesso; ma così non è stato.”

Pertanto l’Avv. Tizio sia in sede di udienza, sia nella prima memoria ex art 183 comma VI, c.p.c. precisava che “In ordine alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata Aig Europe, lo scrivente difensore rileva come la sottoscritta non abbia mai ricevuto – prima della comparsa di costituzione avversa – alcuna richiesta o lamentela in ordine a presunti comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto. Si precisa, all’uopo, come la sottoscritta risulti assicurata con la Aig Europe sin da prima del 2008 ad oggi, senza soluzione di continuità, come da certificati di assicurazione che si allegano (doc. 42) e che ha presentato immediata denuncia alla propria compagnia non appena letto il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della convenuta (doc. 43). In ordine, infine, alla missiva della sottoscritta citata dalla terza chiamata, si rileva come la dicitura utilizzata “al fine di evitare ulteriori contestazioni” era relativa esclusivamente alle tariffe applicabili all’attività effettuata, alla luce delle diverse modifiche della legge tariffaria forense intervenute nelle more, così come confermato dalla corrispondenza con il legale di parte convenuta che ci si riserva di produrre in sede di seconda memoria ex art. 183 cpc, previo vaglio del Consiglio dell’Ordine di Bologna sulla producibilità della stessa. Infatti, nella corrispondenza mail, l’Avv. Caiolli aveva richiesto alla sottoscritta la riemissione delle note con parametri successivi (a quelli vigenti alla data di conferimento dell’incarico) e più bassi rispetto ai precedenti. Tale circostanza è evidentemente desumibile dalle mie missive allegate all’atto di citazione (v. lettera 14.02.14 – all. n. 3 atto di citazione)”.

Quindi l’Avv. Tizio sottolinea che la missiva sopra richiamata, quella inviata via mail dall’Avv. di controparte in data 20.12.13, proverebbe l’infondatezza delle contestazioni mosse dalla Compagnia Assicurativa poiché dalla stessa si può evincere che da parte del difensore del convenuto non vi fu mai alcuna contestazione sull’operato professionale e che pertanto la denuncia del sinistro è avvenuta correttamente e nei termini di polizza.

Poiché la Collega teme che la Compagnia Assicurativa, in assenza di prova sul punto possa ritenere che la difesa non abbia assolto l’onere probatorio riguardo l’eccezione svolta, chiede a codesto C.O.A. di Bologna se la produzione della corrispondenza intercorsa con il legale di controparte violi il disposto dell’art. 48 del Codice Deontologico Forense, allegando all’uopo detta corrispondeva.

Innanzi tutto è doveroso premettere che il Consiglio dell’Ordine non è deputato a fornire pareri su questioni specifiche, la cui risoluzione potrebbe essere demandata nell’ambito delle rispettive competenze al Consiglio distrettuale di disciplina, né ad esaminare la corrispondenza intercorsa tra i Colleghi e che l’Avv. Tizio ha ritenuto allegare alla richiesta di parere deontologico, pur tuttavia in linea generale si evidenzia come l’art. 48 del c.d.f., così come il previgente codice deontologico (art. 28), ha ritenuto disciplinare in maniera dettagliata i casi in cui si possa o meno produrre la corrispondenza tra due avvocati, uniformandosi all’orientamento del CNF che si è costantemente espresso sul punto; tutto ciò per poter salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine sotteso a non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione difensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive, contengano ammissioni o consapevolezza di torti ovvero proposte transattive ( cfr. CNF 2.3.2012 n. 33 conf. CNF 27.10.2010 n. 159 e CNF 20.6.2005 n. 91).  Orbene, alla luce delle problematiche sollevate dalla Collega Tizio occorre subito richiamare quanto disposto dall’art. 48 del c.d.f., intitolato “divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”.

Orbene, alla luce dei quesiti posti dalla Collega Tizio, occorre richiamare quanto disposto dall’art. 48 del v.d.f., intitolato “divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, che così recita:

1) l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra i colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2) l’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

  1. costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
  2. assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

 3) l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi che può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4) l’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

Fatta questa doverosa premessa, va ricordato che la nuova legge professionale ha statuito che nel nuovo Codice Deontologico Forense, a differenza di quello previgente, i comportamenti e le sanzioni sono tipicizzati (art. 3, comma 3).

Di tal che si può affermare che ciò che non è vietato nel codice deontologico debba ritenersi consentito.

Pertanto, atteso che il n. 1 dell’art. 48 del c.d.f. in via generale esclude che l’avvocato possa produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra i colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, risulta per tabulas che l’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra gli avvocati non considerata dal mittente come riservata.

Dunque nel caso in esame si può affermare che, non essendo stata inserita sulla missiva in questione la dicitura “riservata personale” da parte del collega di controparte, la stessa potrà essere prodotta in giudizio atteso che, fra l’altro, non contiene neppure proposte transattive o relative risposte.

Se a tutto ciò si aggiunge che il dovere-obbligo di riservatezza può anche affievolirsi per lo svolgimento dell’attività difensiva, non vi è dubbio alcuno che a fronte di un generico divieto riportato nel titolo dell’art.48 del c.d.f. non può essere esclusa tout court la produzione della corrispondenza intercorsa tra i colleghi che soffre soltanto dei limiti tassativamente previsti dalla normativa vigente.

Ma vi è di più: a sostegno di quanto sopra affermato soccorre anche il n. 4 del già citato art. 48 c.d.f. che addirittura prevede e sanziona l’abuso della clausola di riservatezza che costituisce autonomo illecito disciplinare.

Infatti, il legislatore ha inteso rimarcare che anche la corrispondenza intercorsa tra gli avvocati possa essere prodotta in giudizio qualora non incorra nei limiti di cui sopra atteso che la dicitura “riservata e personale” non può costituire un limite alla producibilità di una missiva, tanto da consentire di introdurre  illegittimamente nuovi e diversi limiti deontologici non espressamente previsti dalla normativa vigente, ovvero attribuire alla discrezione del singolo avvocato di rendere illecito ciò che è consentito.

Per quanto evidenziato, pertanto, si ritiene che sia producibile la corrispondenza intercorsa tra gli avvocati tranne quella da ritenersi riservata ai sensi del n. 1 dell’art. 48 c.d.f.

Il Consiglio, ringrazia il Consigliere avv. Ercole Cavarretta per il riferimento.

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