Pareri deontologici e ordinamentali

Scrittura privata tra coniugi integrativa di separazione consensuale – richiesta del documento da parte dall’erede di uno dei coniugi – possibile conflitto d’interessi – Verbale adunanza del 21/10/2015

Riferisce il Consigliere Avv. Stefania Tonini sulla richiesta di un parere da parte della Collega Tizia, pervenuta con email in data 21 settembre 2015.

Con tale comunicazione, l’Avv. Tizia esponeva di aver assistito, nell’anno 2009, entrambi i coniugi in un procedimento consensuale di separazione personale e di essersi occupata della redazione dell’accordo, nel quale, fra l’altro, era pattuito l’obbligo posto a carco del marito di corrispondere in favore della moglie l’importo mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento di quest’ultima. Le parti, inoltre, si davano atto “di null’altro aver a pretendere reciprocamente avendo già definito consensualmente tutti i rapporti patrimoniali”.

La Collega riferisce di avere, altresì, “parallelamente” redatto una scrittura privata a latere (sottoscritta soltanto dai coniugi), in cui la moglie si impegnava “a definizione di qualunque pendenza economica tra i coniugi, derivante da debito non alimentare, a corrispondere al marito l’importo di € 22.000,00 con modalità e tempi concordati tra i coniugi, non appena la stessa ne avrà disponibilità”.

Successivamente decedeva il marito (non viene riferita la data) e l’Avv. Tizia, nella sua richiesta di parere, riferisce di essere stata “ora” contattata dal figlio del de cuius (nato da un precedente matrimonio dell’assistito), chiedendo la consegna della scrittura privata firmata dal defunto padre nell’anno 2009. La richiesta veniva formulata dapprima solo telefonicamente, adducendo la necessità di tale scrittura ai fini successori, poi tramite p.e.c., senza tuttavia esplicitare motivazione alcuna.

Per vero, la Collega riferisce che, già nel 2009, il figlio del suo assistito l’aveva contattata per essere aggiornato, su consenso del padre, “circa l’evolvere dell’accordo di separazione”. L’Avv. Tizia riferisce di averlo allora informato tramite email (ora menzionata nella richiesta di rilascio della documentazione) dell’esistenza della scrittura privata sottoscritta dalle parti a latere del ricorso per separazione consensuale.

L’Avv. Tizia ha sottoposto, pertanto, i seguenti due quesiti:

  1. se sia tenuta a consegnare al figlio dell’assistito deceduto “copia” della scrittura privata, sottoscritta dalle parti, formalizzata a latere del ricorso per separazione consensuale;
  2. se, consegnando la documentazione richiesta, tuteli “adeguatamente i diritti dell’altra assistita”.

Nel caso in esame, sembra potersi affermare: a) com’è noto, gli accordi stipulati dai coniugi a latere dell’accordo di separazione omologato sono leciti, possono avere contenuto autonomo e sono passibili di tutela giuridica in caso di inadempimento; b) il diritto dell’erede a poter accedere ai dati personali del de cuius è altrettanto lecito e legittimo ed è finalizzato a ricostruire il patrimonio dell’asse ereditario; c) sussiste la problematica del conflitto di interessi fra le ragioni creditorie dell’avente causa del de cuius e la posizione debitoria dell’altra assistita.

Preliminarmente è opportuno distinguere l’ipotesi in cui la Collega detenga l’originale della scrittura privata firmata dai coniugi, dall’ipotesi in cui detenga una semplice copia fotostatica della scrittura privata, o da ultimo non la detenga affatto.

A)

Nel primo caso, la circostanza che l’Avvocato detenga l’originale del documento, lascia pensare che si tratti di un deposito fiduciario.

Con tale accezione ci si riferisce ad un’ampia gamma di ipotesi in cui si conferiscono incarichi in relazione ad un rapporto di natura contrattuale – e collateralmente allo stesso – ad un terzo estraneo al rapporto, in modo tale da garantire l’adeguata protezione di alcuni interessi in gioco. In altri termini, il contratto di deposito fiduciario non è che un deposito a scopo di garanzia, in cui il depositante consegna una somma di denaro (o un altro bene) al depositario – nella quasi totalità dei casi si tratta di un professionista, come nel caso de quo – e quest’ultimo assume l’incarico di eseguire determinate istruzioni inerenti all’oggetto del deposito al verificarsi, o meno, di un certo evento. Infatti, come pure dispone il 4° co. dell’art. 30 del Codice Deontologico Forense: “L’avvocato in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi”.

Nel caso di specie, l’avv. Tizia non riferisce di avere in custodia l’originale dell’atto e si deve quindi desumere che lo abbia restituito, a suo tempo, in mano ai clienti.

Ad ogni modo, quand’anche si trattasse di un deposito semplice (vale a dire senza istruzioni) dell’originale di una scrittura privata presso l’Avvocato, quest’ultimo, dietro richiesta di riconsegna avanzata da una delle due parti, sarebbe tenuto a consegnare il documento in favore del richiedente, senza con ciò potersi ravvisare lesione del dovere deontologico di riservatezza e di segretezza in dipendenza del mandato ex art. 9 del Codice Deontologico forense.

B)

Caso distinto è quello in cui l’Avvocato detenga nel proprio fascicolo una mera copia fotostatica dell’originale del documento sottoscritto dalle parti.

E’ opportuno precisare che non vi è ovviamente obbligo di conservare una fotocopia dell’originale di un documento sottoscritto solamente dalle parti e a queste riconsegnato.

Nel caso di specie, l’Avv. Tizia non specifica, nella sua richiesta, se detenga o meno una copia della scrittura privata, limitandosi a riferire che, a suo tempo e precisamente nell’anno 2009, in una e mail indirizzata al figlio del proprio assistito «lo informavo di questa scrittura privata sottoscritta dalle parti parallelamente al ricorso per separazione consensuale».

Ne consegue che, per esclusione, sembra potersi affermare quanto segue:

  • nel caso in cui vi sia una copia fotostatica della scrittura privata e di ciò venga richiesta la consegna da parte del soggetto a ciò legittimato, in quanto nella sua qualità di erede il figlio è subentrato nella posizione giuridica soggettiva del padre deceduto, la Collega sarà tenuta a consegnarne copia, informando di ciò l’altra persona interessata (debitrice). Diversamente, il legale si potrebbe esporrebbe al rischio di subire un ordine di esibizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, con l’eventuale conseguenza di una segnalazione per l’apertura di un procedimento disciplinare;
  • nel caso in cui, al contrario, la Collega non abbia conservato copia del documento, non avrà alcun obbligo nei confronti del richiedente, trovandosi, senza sua colpa, nell’impossibilità oggettiva di restituire copia di un documento che non è nella sua disponibilità e che non era tenuta a conservare.