Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Richiesta del giudice ai legali del contenuto di trattative stragiudiziali – Limiti deontologici – Verbale adunanza del 24/1/2018

Il consigliere avv. Sergio Palombarini riferisce sulla richiesta di parere dell’avv. Giovanni Tizio del 15.12.17.

L’avv. Tizio chiede se un difensore sia tenuto a rispondere ovvero sia tenuto a non rispondere alla richiesta del giudice circa il contenuto di trattative stragiudiziali intercorse con la controparte, e se al giudice sia consentito di formulare tali richieste ai difensori.

La norma di riferimento, indicata dallo stesso richiedente, è l’art. 185 bis c.p.c.: “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.

Ad avviso dello scrivente appare logico che, per valutare la necessità ed opportunità di fissare una apposita udienza ex art. 185 bis c.p.c. (oppure per invitare le parti a promuovere un procedimento di mediazione delegata), e per poi formulare una proposta il più possibile concreta ed efficace, il giudice possa, ma forse anche debba, chiedere alle parti se vi siano stati dei proficui contatti e se esistono già delle basi su cui possa reggersi un eventuale accordo.

Il contenuto della richiesta del giudice, come sempre accade, sarà per forza di cose riferito al punto di vista della parte rispetto ad una possibile conciliazione, ossia se la parte è intenzionata ad accordarsi e, entrando più nello specifico, cosa la parte vuole ottenere con l’accordo: questo è ciò che interessa al giudice.

Per spiegare: se le parti, attraverso i loro difensori, riferiscono che esiste già un accordo di massima, e, in più, che una eventuale conciliazione della causa potrebbe raggiungersi con un pagamento di una somma che vada da un minimo di X ad un massimo di Y, il giudice potrà a ragion veduta fissare udienza di conciliazione oppure inviare in mediazione, e con più rapidità, facilità ed efficacia formulare una proposta che tenga conto di tali presupposti.

In tale contesto al difensore non dovrà parlare a nome della controparte, sarà sufficiente riferire dell’esistenza di trattative in corso, e, entrando nel merito, esprimere il proprio punto di vista e le proprie richieste.

Il richiedente però pone dei dubbi deontologici indicando le seguenti norme.

Art. 38 c. 3 C.D.: “L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.”

Art. 48 c. 1 C.D. “L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”

Si tratta di due norme che – ad avviso dello scrivente – servono ad evitare che corrispondenza e proposte riservate possano essere strumentalmente utilizzate a scopi difensivi, in danno dell’altra parte, nel processo.

Il quesito posto sarebbe quindi da intendersi maggiormente incentrato sul punto se il difensore possa riferire al giudice su proposte ricevute in precedenza dalla controparte, in tal modo – si suppone – influenzando il suo giudizio (cosa che peraltro sembrerebbe concretamente possibile al massimo forse nei confronti di giudici particolarmente inesperti e con scarsa autonomia di giudizio).

A questo punto si dovrà vedere caso per caso, e non in astratto, se il difensore, approfittando della situazione di cui si discute, violando i propri doveri di correttezza e lealtà, approfitti delle circostanze non per comunicare al giudice nei modi e nei termini sopra indicati, ma cerchi scorrettamente di influenzare il suo giudizio riferendo fatti di sfera esclusiva della controparte, oltretutto qualora conosciuti attraverso corrispondenza espressamente definita come riservata.

In tal caso si potrà ipotizzare la violazione delle suddette norme disciplinari.

In conclusione si ritiene che nell’adempimento di quanto previsto dall’art. 185 bis c.p.c. il giudice, al fine di decidere se fissare una apposita udienza ex art. 185 bis c.p.c., oppure se per inviare le parti al procedimento di mediazione, possa chiedere ai rispettivi difensori delle parti informazioni su pregressi contatti conciliativi, e questi possano rispondere riferendo se tali contatti sono intercorsi, la concretezza o meno degli stessi, ed il punto di vista conciliativo del proprio cliente, senza incorrere in violazioni disciplinari, e sempre che non riferiscano in modo strumentale e malizioso fatti e punti di vista riguardanti l’altra parte (a maggior ragione se a lui riferiti riservatamente) unicamente e chiaramente al solo fine di influire sull’eventuale futuro giudizio del giudice, così incorrendo nella violazione degli artt. 38 e 48 C.D.

Va infine tenuto presente che potrebbe accadere che il cliente abbia espressamente chiesto al proprio difensore di tacere il contenuto di tali contatti informali tra le parti; in tal caso il difensore, in ossequio al vincolo di mandato fiduciario, dovrà far presente al giudice tale circostanza; a sua volta il giudice non potrà che prenderne atto e, se tale rifiuto non sarà adeguatamente motivato, potrà tenerne conto ai sensi dell’art. 166 c. 2 ultima parte c.p.c.

In alternativa, il giudice può certamente sondare possibilità transattive, ma i difensori devono astenersi da fare riferimento alle trattative riservate intercorse, mentre possono rappresentare eventuali possibilità conciliative.

Il Consiglio, all’esito, delibera di approvare il parere nel testo sopra reso; manda al Presidente di inoltrare l’elaborato al Presidente del Tribunale per la sua diffusione ai magistrati civili.

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