Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Utilizzo dello studio professionale per allestimento di una mostra pittorica – Limiti e modalità – Verbale adunanza del 22/11/2017

Riferisce il Presidente in merito alla richiesta pervenuta in data 20 novembre 2017 dall’Avv. Mevia circa la possibilità di ospitare all’interno del proprio studio legale dal 16/12/17 al 10/02/18 l’esposizione delle opere pittoriche dell’artista Tizio. Il legale dichiara che “l’esposizione verrebbe realizzata unicamente nella sala d’ingresso dello studio, che non contiene documenti e/o fascicoli relativi all’attività professionale, e nella saletta riunioni ove sono presenti due armadi dotati di chiusura a chiave”.

Inoltre, in data 16 dicembre, data di inizio dell’esposizione, parteciperebbe all’evento solo un numero ristretto di invitati, alla presenza dell’artista e dell’avv. Tizio mentre nei giorni successivi l’esposizione sarebbe visitabile solo previo appuntamento.

La collega precisa che l’evento è finalizzato esclusivamente all’esposizione delle opere dell’artista, senza alcuna attività di promozione dell’attività professionale svolta dallo studio legale.

Chiede, pertanto, autorizzarsi, se necessario, la messa a disposizione dei locali per le finalità sopra descritte.

Il Consiglio, rileva che non è un fatto nuovo che un professionista metta a disposizione il proprio Studio per ospitare opere d’arte, coltivando una passione parallela all’esercizio della professione.

Occorre verificare, nel caso in esame, se l’esposizione delle opere pittoriche nelle modalità indicate nel quesito, possa essere in contrasto con i principi che regolano la professione forense.

Preliminarmente, occorre accertare se l’allestimento di una mostra nei locali di uno studio legale e, soprattutto, la pubblicizzazione di tale mostra in modo da consentire ed incentivare l’accesso indiscriminato ed indeterminato di pubblico presso lo Studio, possa costituire una forma di accaparramento di clientela, sebbene nel caso di specie l’accesso sarebbe consentito solo a determinate e selezionate persone.

L’art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela, del vigente Codice Deontologico Forense stabilisce:

  1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
  2. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.
  3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
  4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  5. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
  6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Il C.N.F. con la decisione n. 158 del 15.12.2006 (con riferimento al previgente Codice) ha chiarito che: “In tema di offerta di prestazioni  […] deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l’esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece possibile dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all’accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d.f., nel caso in cui l’articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all’esperienza maturata dall’incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l’indicazione di una particolare “specializzazione”, né tanto meno dell’offerta di prestazioni professionali.“.

Come precisato più recentemente nella decisione n. 39 del 20.3.2014, inoltre “Le norme deontologiche relative alla pubblicità (art. 17 e 17 bis) [Codice previgente n.d.r.] devono essere lette ed interpretate nel quadro generale del contesto normativo in cui si sono inserite. Ne discende che la pubblicità informativa essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve, dunque, essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale. …omissis…

Il principio affermato dalla norma [art. 19 Codice previgente n.d.r.] si riferisce a tutte le condotte volte all’acquisizione di rapporti di clientela “con modi non conformi alla correttezza e decoro”, tra le quali possono certamente annoverarsi quelle consistenti nel divulgare informazioni sull’attività professionale con contenuti o modalità non consentite.

La pubblicità illecita e l’acquisizione di rapporti di clientela con modalità non consentite, hanno una ben distinta autonomia e concernono la salvaguardia di diversi valori, da una parte la veridicità e la trasparenza delle informazioni relative all’attività professionale, a garanzia degli utenti delle prestazioni di servizi legali, dall’altra la correttezza, la dignità ed il decoro dell’attività dell’avvocato, anche nei rapporti con i colleghi.“.

Alla luce dei principi sopra ricordati, per quanto qui interessa, dunque, si può affermare che l’utilizzo dei locali dello Studio come luogo per l’esposizione di opere pittoriche sia consentita e non costituisca una forma illecita di pubblicità, né tanto meno di accaparramento di clientela, a fronte, però, della condotta dell’Avvocato che rispetti i limiti fissati dalla vigente normativa deontologica e si attenga ai principi di correttezza, dignità e decoro.

Se l’occasione della mostra nei locali dello Studio costituisce anche eccezionale occasione di informazione circa l’attività dello studio, ciò sarà possibile solo ed esclusivamente a condizione che il contenuto delle informazioni e la condotta dell’Avvocato risultino conformi al contenuto dell’art. 35 del vigente Codice Deontologico.

Altro aspetto non secondario riguarda il contenuto dell’iniziativa.

La stessa deve essere finalizzata solo ed esclusivamente alla fruizione dei locali dello Studio per la visione delle opere pittoriche che in essi vi vengano esposte, escludendosi qualsivoglia forma di attività imprenditoriale: non può, cioè essere offerta alcuna assistenza e/o consulenza, men che meno nell’ipotesi in cui le opere esposte siano anche messe in vendita (circostanza questa non evidenziata nel quesito posto). Si precisa che in tale ipotesi, è necessario che sia ben chiaro che ogni questione inerente l’eventuale acquisto delle opere deve far capo a soggetto estraneo e diverso dallo Studio e dai suoi componenti e collaboratori, ed essere trattata al di fuori dei locali dello Studio medesimo.

In conclusione non si ravvisano ragioni che possono impedire l’iniziativa proposta, purché avvenga e si svolga nel rispetto puntuale dei principi e delle norme sopra ricordate.

E’ però doveroso da parte del Consiglio rammentare che in occasione dell’accesso da parte del pubblico ai locali, si dovranno rispettare ed attuare tutte le precauzioni necessarie a garantire riservatezza e sicurezza in relazione al materiale presente nello studio medesimo ed inerente i rapporti con la Clientela di quest’ultimo (con riferimento in particolare a fascicoli, documentazione, corrispondenza, pc, ecc.) al fine di preservare tutte le informazioni in possesso dello Studio e relative ai rapporti ed agli incarichi professionali ricevuti.

In tal senso si ritiene doveroso raccomandare che l’accesso ai locali dello Studio non avvenga in modo indiscriminato in tutti gli ambienti che lo compongono, che sia il più possibile controllato e, soprattutto, non interferisca con la normale attività professionale, sempre per la salvaguardia dei principi di riservatezza e segretezza.

Il Consiglio, all’esito, delibera di rendere all’iscritto il parere nei termini di cui sopra.

Si comunichi all’avv. Mevia

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