Attività del Consiglio Estratti delibere

Convenzione per il Tirocinio Forense – Estratto verbale adunanza del 10/10/2017

Proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocini forensi presso la Procura della Repubblica di Bologna

Il Consigliere avv. Federico Canova, referente della Commissione Tirocinio, illustra la bozza di convenzione predisposta su mandato del Consiglio e dopo avere avuto un preventivo confronto con il dott. Antonello Gustapane, magistrato delegato dalla Procura di sviluppare la convenzione.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Canova per il puntuale lavoro preparatorio e delibera di approvare la bozza della convenzione nel testo dal medesimo illustrato, di cui all’allegato A) al presente verbale.

OMISSIS

Allegato A)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
(ex artt. 37 del d.l. 98/2011, 73 del d.l. 69/2013 e 41 della legge 247/2012)

TRA

Il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, in persona del Presidente avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli,

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, in persona del Procuratore Capo dott. Giuseppe Amato.

  • Premesso che la materia dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, utili al completamento della pratica forense, è stata oggetto delle seguenti innovazioni normative che suggeriscono la risoluzione delle diverse criticità interpretative e applicative, al fine della adozione di uno schema omogeneo:
  1. l’art. 37 del d.l. 98/2011, convertito con la legge 111/2011, ha previsto la stipula di convenzioni tra i Capi degli uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato;
  2. l’art. 41 della legge 247/2012 (Nuovo ordinamento forense), nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, ha previsto espressamente che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi, implicitamente abrogando la limitazione relativa al “primo anno” prevista dall’art. 37 del d.l. 98/2011;
  3. l’art. 73 del d.l. 69/2013, convertito con la legge 98/2013, che regola una ulteriore e distinta ipotesi di tirocinio, destinata non solo ai praticanti avvocati ma in generale ai laureati in giurisprudenza più meritevoli (con media di 27/30 negli esami fondamentali ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110), che non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età; lo stage ha durata di 18 mesi; il suo esito positivo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio e assicura una serie di vantaggi in taluni concorsi pubblici;
  4. il d.m. 58/2016, avente a oggetto l’attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 37 del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011;
  • valutata l’esigenza di disciplinare in modo organico l’intera materia, con un’ampiezza di vedute che finalizzi gli obiettivi del giovane giurista e che comprenda forme di reclutamento da intendere unitariamente, fatti salvi gli sviluppi professionali specifici;
  • considerato che l’art. 73 del d.l. 69/2013, pur assegnando al Capo dell’ufficio giudiziario la gestione del procedimento, prevede forme di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in merito alla formazione degli stagisti iscritti alla pratica forense (comma 5 bis), allo svolgimento contestuale del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato (comma 10) e alla considerazione dei tirocinanti ex art. 73 cit. nella presente convenzione (comma 18);
  • ritenuto pertanto, limitatamente ai suddetti profili, di dover regolare con la presente convenzione anche il tirocinio ex art. 73. cit., trattandosi di disposizioni finalizzate allo smaltimento dell’arretrato ed a migliorare in generale il processo, all’interno delle misure per il sostegno e il rilancio dell’economia;

SI CONVIENE

ART. 1 (formazione nei tirocini ex art. 37 del D.L. 98/2011)

I praticanti avvocati possono essere ammessi a svolgere il tirocinio di cui agli artt. 37 co. 4 del d.l. 98/2011 e 41 co. 5 lett. b) della legge 247/2012, per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso la Procura. Tale tirocinio sarà valutato e riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Al tirocinio ex art. 37 del d.l. 98/2011 si applicano, in quanto compatibili, le norme del d.m. 58/2016; la presente convenzione si applica ai tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore dello stesso ed a quelli iniziati dopo la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 2 (domanda)

Il praticante avvocato che intende svolgere il suddetto tirocinio di formazione presso la Procura deve farne domanda al Consiglio dell’Ordine o all’ufficio giudiziario, indicando:

  1. i propri dati personali;
  2. di essere iscritto nel Registro dei praticanti avvocati previsto dall’art. 41 co. 2 della legge 247/2012, ovvero di contestualmente richiedere l’iscrizione, se non già iscritto;
  3. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42 ter co. 2 lett. g) del r.d. 12/1941;
  4. di essere a conoscenza del fatto che, ai fini del completamento della pratica, è obbligatorio lo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 41 co. 7 della legge 247/2012;
  5. la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
  6. eventuali corsi di perfezionamento successivi alla laurea.

ART. 3 (valutazione del Consiglio dell’Ordine)

Il Consiglio dell’Ordine decide sull’ammissibilità della domanda con un giudizio che valuta l’attitudine del richiedente e ogni elemento di opportunità, anche alla luce dell’attività professionale dello studio ove l’istante ha già eventualmente svolto la pratica.

Il Consiglio dell’Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell’Ordine propone i nominativi dei praticanti prescelti al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Se la domanda è presentata, in alternativa, al Capo dell’ufficio giudiziario, lo stesso, dopo l’accoglimento della domanda, comunica al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

ART. 4 (assegnazione del tirocinante al magistrato)

Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna procede all’esame delle domande di tirocinio ex art. 37 del d.l. 98/2011 e legge 247/2012 unitamente a quelle ex art. 73 del d.l. 69/2013 e, ove condividano le singole proposte, affida ciascun praticante a un magistrato del proprio ufficio, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito, tenuto altresì conto dell’esperienza specifica maturata nell’ambito formativo, delle esigenze dell’ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo un’adeguata rotazione nell’incarico.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di due tirocinanti.

Al fine di agevolare l’attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell’attività di tirocinio, il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di due tirocinanti, l’assegnazione di un ulteriore praticante.

Copia del decreto di assegnazione del tirocinante è trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso cui il tirocinante è iscritto.

ART. 5 (concorso tra proposte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e domande di tirocinio ex art. 73 del d.l. 69/2013)

Qualora siano pendenti presso l’ufficio giudiziario anche domande di tirocinio ai sensi dell’art. 73 del d.l. 69/2013 e i posti disponibili non siano sufficienti per l’accoglimento di tutte le istanze, il Capo dell’ufficio applicherà i criteri di merito previsti dall’art. 73 cit.  co. 1 e 2.

Il Capo dell’ufficio assicurerà la conclusione del procedimento entro 15 giorni dalla proposta del Consiglio dell’Ordine.

ART. 6 (progetto formativo e tutoraggio)

Per ciascun tirocinante assegnato all’ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento elaborato dal Capo dell’ufficio, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che prevede:

  1. a) l’indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell’Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
  2. l’indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso l’ufficio giudiziario;
  3. c) in caso di esercizio contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e presso l’avvocato, il tempo rispettivamente destinato alle due forme di tirocinio, da articolarsi secondo modelli di part-time verticale od orizzontale che ne assicurino uno svolgimento tendenzialmente paritario.

La predisposizione e l’invio al Consiglio dell’Ordine del progetto formativo è condizione per il riconoscimento del periodo di tirocinio ai fini della pratica forense.

ART. 7 (attività del tirocinante praticante avvocato)

  1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo; il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di Cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
  2. Il tirocinio (da parte di praticante non abilitato al patrocinio) può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse; fermo quanto previsto dall’art. 41 co. 7 della legge 247/2012, durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all’Ordine o l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico; resta fermo l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 43 della legge 247/2012.
  3. Lo svolgimento del tirocinio, in attuazione del d.m. 58/2016, non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi; il Consiglio dell’Ordine circondariale e il Consiglio Nazionale Forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
  4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
  5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio; durante lo svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
  6. L’amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
  7. L’attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
  8. L’attività di praticantato non può essere svolta presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
  9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all’art. 4 co. 1 non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell’attività di praticantato presso la relativa Procura.
  10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell’art. 73 co. 5 del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, il praticante è ammesso a frequentarli.
  11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venire meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio degli ordini giudiziario e forense.
  12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
  13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all’art. 3; la relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell’ufficio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.
  14. Il Consiglio dell’Ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia, sulla base del progetto formativo e della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l’indicazione che l’attività di praticantato si è svolta a norma della presente convenzione.

ART. 8 (formazione nei tirocini ex art. 73 del D.L. 69/2013)

Costituiscono oggetto della presente convenzione anche le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, risultino iscritti anche nel Registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

La presente convenzione, limitatamente ai tirocini ex art. 73 del d.l. 69/2013, deve intendersi applicabile anche ai tirocini formativi iniziati prima della sottoscrizione della stessa.

ART. 9

Il Capo dell’ufficio giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

A seguito della presentazione della domanda presso la segreteria del Capo dell’ufficio giudiziario, quest’ultimo, effettuati gli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti richiesti, provvederà alla nomina con decreto presidenziale che sarà comunicato al magistrato affidatario, al tirocinante e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti contemporaneamente, tranne negli ultimi sei mesi di tirocinio per garantire una migliore continuità.

Il magistrato formatore, al termine del tirocinio giudiziario, redige una relazione sull’esito del periodo di formazione, da trasmettere al capo dell’Ufficio Giudiziario e al Consiglio dell’Ordine.

L’esito positivo del periodo di formazione è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di pratica forense.

ART. 10

  1. Gli ammessi al tirocinio svolgono la loro attività sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, assistendolo e coadiuvandolo nel compimento delle ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi che possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.
  2. L’articolazione degli orari di affiancamento e la definizione delle attività dovranno essere specificamente concordate tra magistrato affidatario e tirocinante, contemperando le esigenze dell’ufficio con quelle formative del tirocinante medesimo, e diversamente modulate a seconda che il tirocinio sia svolto o meno in via esclusiva; il tirocinante assicurerà settimanalmente sia la partecipazione alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l’affidatario ritenga di non ammetterli, che lo studio di caso concreti e l’approfondimento di questioni giuridiche come più in dettaglio chiarito dal mansionario vigente nell’ufficio giudiziario, secondo le indicazioni del magistrato affidatario.
  3. Il tirocinante – sia che svolga in modo esclusivo l’attività di tirocinio presso l’ufficio giudiziario, sia che svolga contestualmente al tirocinio la pratica forense – è tenuto a svolgere, in base a quanto specificamente previsto nel progetto formativo, un numero minimo di attività (redazione di bozze di provvedimenti e partecipazione alle udienze) ovvero un monte ore minimo per l’attività da eseguire complessivamente (in ufficio, con o senza il magistrato, ovvero a casa, in relazione ai compiti assegnati dal magistrato) in funzione strettamente formativa e di ausilio al magistrato.
  4. L’attività del tirocinante attiene al raggiungimento dei risultati in funzione dei compiti assegnati dal magistrato formatore e l’impegno richiesto al tirocinante, necessariamente parametrato all’attività del magistrato, non può essere ristretto in rigidi limiti orari, soprattutto massimi.
  5. I tirocinanti possono accedere ai soli fascicoli processuali sottopostigli dal magistrato formatore, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d’interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti; non possono esercitare attività professionale innanzi all’ufficio presso cui svolgono tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.
  6. Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all’obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività; devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.
  7. I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio giudiziario e ai corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.
  8. I tirocinanti iscritti come praticanti nel Registro presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna saranno esonerati dalla frequenza delle lezioni della Scuola di Formazione Forense relative alle materie trattate nei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, previa verifica da parte del Direttore della Scuola Forense della compatibilità con i relativi programmi.

ART. 11

  1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il praticantato per l’accesso alla professione forense, purché con modalità compatibili al conseguimento di un’adeguata formazione.
  2. Il contestuale svolgimento del tirocinio e della pratica per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale viene svolta la pratica di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato affidatario.
  3. Il tirocinante che voglia svolgere contestualmente anche la pratica forense, all’atto dell’iscrizione nel Registro dei praticanti, condizione essenziale per il conseguimento del certificato di compiuto tirocinio, o al momento dell’ammissione al tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovrà produrre al Consiglio dell’Ordine apposita dichiarazione attestante l’ammissione al tirocinio presso l’ufficio giudiziario.
  4. Ai fini di un efficace coordinamento delle due attività formative, il tirocinante-praticante dovrà indicare al Consiglio dell’Ordine l’ufficio giudiziario e il magistrato formatore cui è stato assegnato, le attività di formazione previste dal piano di tirocinio, nonché l’orario e i giorni indicati dal magistrato formatore per lo svolgimento di dette attività, fornendo altresì ogni altra notizia utile al fine di garantire la conciliabilità dello svolgimento della pratica forense con gli impegni assunti presso l’ufficio giudiziario; dovrà, altresì, comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
  5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11, nel periodo di contestuale svolgimento del tirocinio e del praticantato, il tirocinante praticante, ai sensi dell’art. 41 co. 7 legge 247/2012, ha l’obbligo di svolgere almeno un semestre di pratica presso un avvocato, partecipando complessivamente ad almeno 20 udienze nel semestre; per il restante periodo di due semestri di pratica forense il tirocinante-praticante potrà richiedere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna l’esonero dalla frequenza dello studio (d.p.r. 101/1990), comunicando il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero, e in tale caso il tirocinante-praticante dovrà riportare nel libretto di pratica, ai fini delle vidimazioni semestrali, 20 udienze cui ha partecipato sotto la supervisione del magistrato affidatario, e dovrà allegare copia dei verbali per attestare l’effettiva partecipazione alle udienze.
  6. Il magistrato formatore, al termine del tirocinio giudiziario, redige una relazione sull’esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell’ufficio giudiziario e al Consiglio dell’Ordine.
  7. Solo in caso di relazione positiva del magistrato formatore, al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante potrà chiedere il certificato di compiuta pratica; in caso contrario, dovrà completare la pratica forense con gli ulteriori due semestri.
  8. Il praticante che si iscriverà al Registro, avendo già concluso con esito positivo il tirocinio nell’ufficio giudiziario, dovrà svolgere un solo semestre di pratica, essendo esonerato dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per il periodo di un anno.

ART. 12

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 73 co. 8 bis e ter della legge 98/2013, modificato dal d.l. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l’istituzione di apposite borse di studio.

ART. 13

Il tirocinio formativo può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Capo dell’ufficio giudiziario, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell’Ordine:

  1. per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
  2. per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
  3. per un possibile pregiudizio all’indipendenza e imparzialità dell’ufficio giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio degli ordini giudiziario o forense;
  4. per sopravvenute esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario.

ART. 14

Per l’accesso al tirocinio, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 73 cit. possono presentare domanda compilando il modulo scaricabile presso il sito internet del Ministero della Giustizia, al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 3 10 2.wp?tab=d.

ART. 15

La presente convenzione si applicherà a tutti i tirocinanti-praticanti iscritti al relativo Registro.

ART. 16

Richiamate le delibere del Consiglio dell’Ordine in data 19 ottobre 2016 e 8 febbraio 2017, con particolare riguardo alla necessità della preventiva iscrizione del tirocinante nel Registro dei praticanti, qualora il tirocinio di cui all’art. 73 del d.l. 69/2013 sia svolto da un praticante avvocato sarà predisposto dall’ufficio giudiziario un piano formativo nel quale dovrà essere indicato il nominativo di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell’Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo.

Copia della domanda di tirocinio sarà trasmessa al Consiglio dell’Ordine, che potrà far pervenire al Capo dell’ufficio giudiziario proprie osservazioni in merito entro 7 giorni.

In caso di esercizio contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e presso un avvocato, nel piano formativo dovrà essere indicato il tempo rispettivamente destinato alle due forme di tirocinio, che dovrà articolarsi secondo modelli di part-time verticale od orizzontale che ne assicurino lo svolgimento in misura paritaria.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valuterà il periodo di tirocinio contestuale utile al conseguimento del certificato di compiuta pratica alle seguenti condizioni:

  1. il tirocinio presso lo studio legale dovrà articolarsi secondo un modello di part-time non inferiore al 50%, verticale od orizzontale (ad es., tre giorni interi a settimana oppure sei mattine o sei pomeriggi a settimana);
  2. nel semestre di tirocinio contestuale, il praticante avvocato dovrà svolgere tutte le attività richieste dal Regolamento della pratica forense (partecipazione alle udienze, redazione di pareri su questioni giuridiche rilevanti, ecc.), da certificarsi nelle forme ordinarie;
  3. all’esito dei 18 mesi di tirocinio presso l’ufficio giudiziario, per conseguire il certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato dovrà produrre al Consiglio dell’Ordine idonea documentazione (libretto di pratica) attestante la quantità e la tipologia dell’attività svolta, unitamente al parere dei magistrati affidatari e all’attestazione del Capo dell’ufficio giudiziario di positivo svolgimento dello stage.

ART. 17 (format)

Si allegano alla presente risoluzione cinque diversi modelli di format non vincolanti ma idonei a garantire, con la loro adozione, uniformità nelle fondamentali modalità di applicazione dei tirocini: documento informativo sulle proposte di tirocinio presso il singolo ufficio giudiziario (all. A), mansionario delle attività del tirocinante presso gli uffici giudicanti (all. B); mansionario delle attività del tirocinante presso gli uffici di Procura (all. C); modulo di domanda ex art. 73 della legge 98/2013 (all. D); progetto formativo del tirocinante (all. E).

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bologna, dott. Giuseppe Amato

 

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