Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Apertura di un blog da parte dell’avvocato – Limiti deontologici – Verbale delibera 5/10/2017

Il Consigliere avv. Elisabetta d’Errico riferisce in merito alla richiesta di parere presentata dall’avv. Tizio in data 1 settembre in ordine all’apertura di un blog online indicandone le caratteristiche.

In particolare:

  1. Nome dominio: www.tizio.it
  2. struttura del sito: blog su piattaforma WordPress nella quale saranno pubblicati testi elaborati dal Collega accompagnati eventualmente da immagini attinenti il tema trattato, finalizzati ad “esternare la mia personalità e condividere le mie riflessioni con gli utenti”, chiarendo la professione esercitata e prevedendo la possibilità per gli utenti di commentare, nonché finalizzati a “porre in termini più comprensibili ai più l’esame di aspetti giuridici”.
  3. Stile: né formale né tecnico, sempre nel rispetto del dovuto decoro e senza pubblicare alcunché di inopportuno per l’immagine del Collega e della categoria
  4. Contenuti: commento a riforme e novità giurisprudenziali; esperienze professionali senza indicazione di dati riservati e frasi autocelebrative; consigli e “guide” per risolvere o prevenire problemi pratici attinenti a questioni giuridiche; commento tecnico ad istituti giuridici.

Previsione in futuro di contenuti che esulino da questioni giuridiche (ad esempio consigli di lettura di saggi e romanzi, riflessioni personali su temi sociali etc).

Previsione di inserimento di una pagina web che descriva le caratteristiche del blogger nel rispetto del codice deontologico e “senza fare marketing”, con link al sito web dello studio legale con il quale collabora essendo già stato autorizzato dal titolare (studio legale Mevio).

  1. Social media management: dare visibilità sulla rete al sito ed ai relativi contenuti mediante indicizzazione nei principali motori di ricerca e/o con newsletter di eventuali nuovi testi inseriti indirizzata agli iscritti alla newsletter o alla pagina del sito che che provvederà a creare su Facebook con riserva di utilizzo di altri social network in futuro.

Come noto, il blog è un particolare tipo di sito web i cui contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica, è gestito da un blogger che periodicamente pubblica contenuti multimediali in forma testuale o di post.

Si differenzia da un sito web in quanto è possibile lasciare commenti o comunque intervenire in discussioni pubblicate dal blogger.

Gli articoli del codice deontologico ai quali fare riferimento sono il 17 ed il 35.

Il primo stabilisce che è consentita all’avvocato l’informazione sulla propria attività professionale con qualunque mezzo, anche informatico, purché le informazioni rese siano “trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”.

Il secondo articolo stabilisce che l’avvocato che rende informazioni sulla propria attività professionale “quali che siano i mezzi utilizzati” deve attenersi ai “doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza” nel rispetto dei “principi di dignità e decoro della professione”.

Se ne desume che l’avvocato, in ogni attività che comporti l’esposizione personale al pubblico, deve improntare la propria condotta a dignità e decoro.

Per rispondere al quesito posto dal Collega, appare utile richiamare il parere N. 49 del 27/4/2011 reso dal CNF al COA di Verona.

In quel caso, il quesito riguardava la legittimità o meno, in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, della frequentazione da parte di un Avvocato di social network (Facebook o Twitter) o community di video on line come Youtube, fornendo su tali reti informazioni della propria attività professionale.

In primo luogo, il CNF ha affermato che “non può dubitarsi che la pubblicazione di messaggi, informazioni o altri contenuti su pagine di tali networks che siano visibili a chiunque si connetta ad internet sia oggetto di verifica e vada trattata e giudicata alla stessa stregua di ogni altro sito web, anche curato direttamente dall’interessato”.

Secondo il CNF internet è strumento idoneo ad effettuare comunicazioni al pubblico, anche sotto forma di consulenze o pareri e l’avvocato che cura e pubblica un sito internet dovrà specificare se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale o se il medesimo sia riferibile direttamente allo studio legale.

Piena libertà di espressione e comunicazione è garantita sulla rete a favore dell’avvocato, salvo che quanto pubblicato collimi con il principio di correttezza dell’informazione oppure violi i criteri di trasparenza e veridicità.

La libertà informativa deve quindi rispettare i principi deontologici, l’informazione dovrà essere conforme a verità e correttezza e non potrà avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L’informazione deve poi rispettare la dignità e il decoro della professione e non deve mai assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.

A parere del CNF, “un social network può essere utilizzato tanto per messaggi a carattere strettamente personale (e quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione), quanto per informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche). Ciò che va distinto a fini deontologici non è quindi il mezzo in sé e per sé, bensì l’uso che ne viene fatto e la cerchia di destinatari che, volontariamente o meno, vengano a contatto con l’utente titolare del profilo personale online”.

Da quanto esposto, deriva che nessuna preclusione vi è rispetto all’apertura di un blog da parte del Collega, purché ciò avvenga nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza nonché nel rispetto dei principi di dignità e decoro.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia l’avv. Italia Elisabetta d’Errico per il parere reso che fa proprio nei termini sopra esposti.

Informazioni sull'autore

Redazione