Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Avvocati dipendenti pubblici iscritti all’elenco speciale e obblighi assicurativi professionali r.c. e infortuni – Verbale delibera 5/10/2017

Il Consigliere avv. Alessandro Lovato illustra il quesito presentato dalla dott.ssa Mevia, responsabile Ufficio Gestione Contratti Associativi dell’Università di Topolinia

Riferisce il consigliere Avv. Alessandro Lovato sul quesito pervenuto con email inviata in data 8 settembre 2017 dalla dott.ssa Mevia, responsabile Ufficio Gestione contratti Assicurativi dell’Università di Topolinia

Premettendo

  • che presso l’Ateneo prestano servizio 5 avvocati iscritti all’elenco speciale annesso all’albo avvocati;
  • che l’iscrizione a tale elenco consente di patrocinare sole ed esclusivamente l’ente di appartenenza, con esclusione di attività extraistituzionale a favore di terzi;
  • che il dm 24/2/16 n.47 (regolamento sull’effettività dell’esercizio della professione forense), contempla tra i requisiti che devono congiuntamente ricorrere, l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione per la rc e per gli infortuni;
  • che è stato chiesto agli uffici dell’Ateneo di farsi carico del costo dell’assicurazione obbligatoria, ma che tale richiesta non è ricevibile in quanto sussiste un divieto per gli enti pubblici di porre a carico del bilancio la spesa di una polizza attivata in favore dei dipendenti pubblici a garanzia del rischio di responsabilità per danno a terzi;
  • che i dipendenti pubblici godono della garanzia infortuni INAIL;
  • che dalle conclusioni della richiesta di parere (ndr lettera di osservazioni) indirizzata al CNF dall’UNAEP, sembra emergere la non applicabilità del dettato normativo agli avvocati iscritti all’albo speciale;

chiede di conoscere quale sarà la posizione del Consiglio dell’Ordine di Bologna, alla data indicata nel decreto per i legali dell’Ente.

Con successiva email in data 8 settembre viene inviato un link che riporta al sito dell’unaep ove si fa riferimento ad una convenzione per l’assicurazione degli avvocati pubblici.

Se bene si è intesa la richiesta di parere, si chiede dunque a questo COA quale sarà l’orientamento dello stesso, nella futura valutazione, ai sensi del dm 24 febbraio 2016, n 47 sull’effettività dell’esercizio professionale, con riferimento al requisito relativo all’obbligo assicurativo per la rc professionale ed infortuni, nei confronti degli Avvocati scritti nell’elenco speciale annesso all’albo avvocati.

Premesso che il dm 24 febbraio, alla lettera f dell’art.2, limita alla stipulazione di una assicurazione per la responsabilità civile e non anche per gli infortuni, il requisito in esame, il quesito posto, presuppone tuttavia l’analisi della preliminare questione relativa alla applicabilità dell’art.12 l.247/2012 e del successivo decreto attuativo del 22/9/2016 agli avvocati pubblici dipendenti.

Tale questione (su cui il CNF era già espresso, in risposta al quesito n.243, posto dal COA di Genova nel senso dell’estensione dell’obbligo assicurativo previsto dall’art.12 della l.247/2012), a quanto risulta, è attualmente all’esame del CNF, a seguito delle osservazioni trasmesse dall’Unaep, nel documento citato, per le quali, questo Consiglio ha già espresso una presa d’atto.

Allo stato, dunque, non è possibile esprimersi con certezza su quali saranno i criteri utilizzati da questo COA anche nel rispetto delle prerogative decisionali del Consiglio nel prossimo mandato, per valutare l’effettività dell’esercizio, in relazione a tale requisito, posto che se appare senz’altro necessario che i legali dipendenti pubblici, iscritti negli albi speciali, rispettino il principio di effettività nell’esercizio dell’attività professionale, appare evidente come tale effettività sia da valutare sotto un’altra prospettiva, posto che deve avere ad esame lo svolgimento della trattazione degli affari legali dell’ente, ai sensi dell’art.23 della l. 247/2012.

Senza poi considerare che non tutti i requisiti di effettività previsti dal dm 47/2016, possono essere de plano pretesi da tale categoria di Colleghi, considerato che ulteriori problematiche si presenterebbero in relazione al requisito di cui alla lettera a) che impone la titolarità di una partita iva.

In ogni caso, in attesa di indicazioni da parte del cnf, si ritiene comunque opportuno che i Colleghi dipendenti pubblici iscritti all’albo speciale, provvedano a stipulare una polizza assicurativa per rc per colpa grave secondo le regole specifiche dei legali dipendenti della pubblica amministrazione.

Con le riserve sopra espresse e, dunque, in attesa di una indicazione da parte del CNF, non si ritiene invece che siano obbligati alla stipulazione di un’assicurazione infortuni, stante la copertura INAIL di cui godono quali dipendenti pubblici, unitamente ai loro collaboratori.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia l’avv. Alessandro Lovato per il parere reso che fa proprio nei termini sopra esposti.

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