Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Liceità collaborazione con associazione a titolo gratuito in qualità di conciliatore – Verbale delibera del 6/6/2017

Riferisce il Consigliere avv. Federico Canova in merito al parere richiesto dall’avv. Tizio ed a lui assegnato nell’adunanza del 17.05.2017.

In data 16/05/2017 l’Avv. Tizio ha avanzato, a mezzo e-mail, richiesta di parere preventivo in relazione alla possibilità di svolgere attività di collaborazione a titolo gratuito in favore della Corecom.

Il legale ha precisato che l’attività in questione consisterebbe nell’esercizio della funzione di conciliatore nelle controversie tra privati cittadini e/o piccole imprese ed operatori telefonici; tale incarico, affidato dalla Regione Emilia Romagna, sarebbe conferito per un anno, rinnovabile, con svolgimento dell’attività un giorno alla settimana, per circa sei ore.

In particolare, il parere richiesto riguarda l’eventuale sussistenza di impedimenti deontologici rispetto allo svolgimento dell’attività di cui sopra, a titolo gratuito, da parte di un soggetto che eserciti la professione forense.

La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio dell’Ordine, da parte dell’Avvocato istante, è suscettibile di essere analizzata sotto due distinti profili: da un lato, la possibilità, per chi eserciti la professione forense, di svolgere una separata attività di lavoro autonomo; dall’altro, il carattere gratuito della collaborazione prospettata.

Con riguardo alla prima questione, è opportuno richiamare il contenuto dell’art. 18 co. 1 lett. a), L. 247/2012, il quale espressamente statuisce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio …”.

La ratio della citata norma è da ravvisarsi nella necessità di garantire e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocato nell’esercizio della sua attività professionale.

Con riguardo al caso di specie – conformemente a quanto ritenuto dall’istante – l’attività di collaborazione prospettata deve essere qualificata come prestazione d’opera intellettuale e, dunque, lavoro autonomo, in quanto tale suscettibile di essere ricompresa nell’ambito di applicazione di cui al citato art. 18 L. 247/2012.

Per valutare l’effettiva sussistenza di un’eventuale incompatibilità tra le attività considerate, occorre esaminare gli ulteriori profili contemplati dalla norma in questione, ovvero il carattere “continuativo o professionale” dell’attività prospettata; a tale proposito, si rileva che la collaborazione, per come descritta, non sembra presentare le citate caratteristiche di continuità o professionalità di cui sopra.

Infatti l’Avvocato istante ha specificato che la collaborazione instauranda avverrebbe una sola volta a settimana, per circa sei ore, e che l’incarico sarebbe conferito per un anno, rinnovabile.

Si tratterebbe, dunque, di un’attività autonoma limitata e di breve durata, in quanto tale insuscettibile di presentare quei profili di incompatibilità sottesi alla ratio dell’art. 18 L. 247/2012.

Si osserva, inoltre, come l’attività prospettata, considerata nel suo contenuto e nelle sue concrete modalità di svolgimento, non pare idonea ad essere considerata incompatibile con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense, di cui all’art. 6 del C.D.F.

L’istante svolgerebbe, infatti, la funzione di conciliatore nelle controversie tra privati e/o piccole medie imprese ed operatori telefonici; tale funzione appare del tutto analoga a quella di mediatore, già svolta da anni dall’Avvocato, come precisato nella richiesta di parere.

Passando ora all’esame del secondo profilo individuato sulla base della questione prospettata dall’Avvocato istante, occorre valutare la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di collaborazione de quo e la mancata corresponsione di alcuna forma di retribuzione e/o compenso da parte dell’ente Corecom.

A tale proposito, si richiama la disciplina codicistica di riferimento, che agli artt. 2229 ss c.c., non esclude in alcun modo la legittimità di accordi di prestazione gratuita, pur inserendosi, il contratto d’opera professionale, tra i contratti a titolo oneroso.

In assenza di espressi divieti legislativi, l’onerosità può dunque essere derogata, su accordo delle parti, come prospettato nel caso di specie; peraltro la legittimità di tale convenzione risulta ancor più corroborata alla luce della riforma attuata con il D. lgs. 223/2006 (conv. in L. 248/2006), che ha sancito, all’art. 2, comma 1, l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per tutte le attività professionali ed intellettuali.

Sul solco della riforma appena richiamata, si inserisce la previsione contenuta all’art. 13, comma 1, L. 247/2012, che espressamente riconosce la possibilità di svolgere l’attività professionale forense a titolo gratuito.

La ratio sottesa dalla norma richiamata è individuabile tenendo conto della più generale finalità di liberalizzazione perseguita dal legislatore con l’abrogazione delle tariffe professionali (cfr. art. 9 D.L. 1/2012), motivata dalla necessità di garantire ed attuare il principio di libertà della contrattazione che, in quanto tale, non trova più un limite nella obbligatoria onerosità della prestazione.

Ancor prima della riforma del 2012, la giurisprudenza di legittimità aveva comunque riconosciuto la legittimità dell’espletamento della prestazione d’opera del difensore a titolo gratuito – in tutto o in parte – ciò per le ragioni più varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (cfr. Cass. 20269/2010).

Pertanto, sia considerando -prioritariamente – la normativa codicistica relativa al lavoro autonomo, sia considerando la disciplina professionale forense, non pare configurabile alcuna ragione ostativa allo svolgimento della collaborazione prospettata dall’Avvocato istante a titolo gratuito, né si profila in tal modo alcuna violazione dei doveri deontologici di cui al C.D.F..

In tal senso si rilascia il parere richiesto, ritenendo che, attenendosi alle disposizioni normative richiamate, nonché al parere reso nel suo insieme, l’istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta al quesito formulato.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il consigliere avv. Federico Canova per il parere che fa proprio nei termini sopra reso.

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