Attività del Consiglio Estratti delibere

Congresso FBE (Fédération des Barreaux d’Europe) ottobre 2016

In data 13 – 14 – 15 ottobre 2016 si è tenuto a Lussemburgo il Congresso della FBE (Fédération des Barreaux d’Europe). L’argomento del Congresso è stato “l’Avocat en dialogue avec la Cour de Justice de l’Union Européenne”.

Il giorno giovedì 13 ottobre 2016, ad ore 14.00 ha avuto luogo, presso la «Maison des avocats» (45, allée Scheffer – Luxembourg), la riunione congiunta dei Presidenti delle Commissioni e del Presidente della FBE.

Il Presidente della FBE, Yves Oschinsky, ha presentato Lussemburgo, come il cuore d’Europa. Collocato nel cuore dell’Europa, il grande Ducato di Lussemburgo è la sede delle istituzioni giurisdizionali e finanziarie dell’Unione. Il paese costituisce il più importante centro Bancario Privato della zona euro e il secondo mondiale per i fondi d’investimento. Tre elementi del patrimonio lussemburghese figurano ai registri dell’Unesco: la fortezza e gli antichi quartieri della capitale; la collezione fotografica “The Family of Man” e la processione danzante d’Echternach.

Il Presidente ha poi svolto il seguente intervento.

La vostra Federazione delle Avvocature d’Europa si riunisce nella bellissima città di Lussemburgo, città europea per eccellenza, la cui avvocatura, di recente, si è gemellata con quella di Strasburgo e di Bruxelles, a margine del Congresso Generale tenutosi nel maggio 2016 a Strasburgo, formando, così, il cuore europeo dell’Avvocatura.
La minuziosità con la quale l’avvocatura di Lussemburgo prepara il Congresso della Federazione, da molti mesi, lascia augurare un grande successo. La Federazione ringrazia i suoi Presidenti successivi e il loro comitato di organizzazione.
Lussemburgo costituisce la seconda tappa, dopo quella di Strasburgo e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, del ciclo di dialoghi connessi dalla Federazione con le grandi Corti Internazionali stabilite in Europa; la nostra trilogia si completerà a giugno 2017 a La Haye dove visiteremo la Corte Penale Internazionale.
È magico, per gli avvocati europei, potersi riunire nelle mura della Corte di Giustizia dell’unione europea, dove saremo accolti dal Presidente della Corte, Signor Koen Lenaerts.
Il programma scientifico, rimarcabilmente elaborato dal suo direttore scientifico Thierry Bontinck, grande praticante del diritto europeo e delle sue istituzioni, ci farà evolvere in tutti i campi percorsi dalla Corte della Giustizia, interessando l’avvocato, attraverso gli interventi di specialisti derivanti dalle avvocature europee, dalle università europee e dalla Corte stessa.
Tra i temi abbordati, esamineremo le questioni legate alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento dell’avvocato, con un capitolo dedicato alle conseguenze del Brexit; andremo a considerare anche i temi dell’indipendenza dell’avvocato e del suo segreto professionale, nonché dei diritti di difesa. Sarà accentuato anche il tema sull’aspetto pratico dell’intervento dell’avvocato innanzi alla Corte. I legami con la “charte” dei diritti fondamentali e la convenzione europea dei diritti dell’uomo saranno analizzati. Parleremo con la Corte delle nostre rispettive aspettative.
La Federazione è un forum di incontro, di scambio e di condivisione e discuteremo liberamente, al centro del Forum delle avvocature, delle grandi questioni che preoccupano le nostre avvocature.
La federazione è innanzitutto una grande famiglia europea che, a ciascuna delle due manifestazioni annuali, vive intensamente la felicità di ritrovarsi, quanto durante i lavori, che nei momenti festivi preparati dal nostro comitato di benvenuto.
Eccellente congresso a tutti.

Ha indi preso la parola il Segretario Generale della FBE Me Charles Kaufhold, che ha trattato, nell’ordine, i seguenti argomenti.

La Federazione dell’Avvocatura Europea, creata nel 1992 ha vocazione ad integrare tutte le avvocature degli stati membri del Consiglio Europeo. Conta al suo interno più di 200 avvocature rappresentanti 800 000 avvocati europei.

Le azioni e risoluzioni della FBE

Negli ultimi anni, la Federazione si è aperta alle avvocature provenienti dall’Europa orientale, le quali si dimostrano molto attive. Dopo un congresso a Cluj (Romania), il congresso intermedio di ottobre 2015 si è tenuto a Cracovia (Polonia). Alcune risoluzioni sono state adottate durante questi congressi come quelle indicate:

  • La riaffermazione dell’opposizione della Federazione alla pena di morte, in particolare nei confronti degli Stati Uniti d’America e della Bielorussia;
  • Il proprio sostegno agli avvocati curdi arrestati in Turchia nel novembre 2011 e la sua partecipazione ai collettivi internazionali di osservazione giudiziaria del loro processo.
  • La FBE ha anche espresso la sua preoccupazione verso un processo illegale intentato nel giugno 2013 nei confronti del Presidente e dei suoi membri del Consiglio dell’Ordine di Istanbul, perseguitati per avere compiuto la loro missione. La federazione ha chiesto al governo turco di riconoscere il principio di separazione dei poteri e di permettere agli avvocati di esercitare in maniera indipendente, il loro dovere costituzionale di difesa dei giudicabili. Gli accusati sono stati fortunatamente assolti e hanno ricevuto il Premio dei diritti dell’uomo del CCBE Consiglio delle Avvocature Europee.
  • La FBE si esprime regolarmente riguardo al carattere fondamentale del diritto ad un aiuto giudicabile di qualità, del quale lo Stato è il primo garante.
  • Nel 2015, la Federazione ha adottato risoluzioni (decisioni) in merito alle imprese e ai diritti dell’uomo, alla protezione dei dati e al segreto professionale, così come ai rifugiati legati alla immigrazione.

Gli obiettivi della Federazione delle avvocature d’Europa

Le principali missioni della FBE sono:

  1. Difendere i principi fondamentali definiti dalla convenzione europea di salvaguardare i diritti dell’uomo;
  2. Garantire ai cittadini e alle imprese, i servizi di avvocati liberi;
  3. Costituire una organizzazione indipendente che veglia al rispetto dei principi essenziali della professione dell’avvocati in Europa;
  4. Fare riconoscere il ruolo specifico riempito dalle Avvocature europee della difesa delle libertà nei confronti delle autorità politiche, economiche e giuridiche;
  5. Promuovere la preminenza del diritto, l’indipendenza della giustizia e i diritti della difesa;
  6. Apportare una assistenza agli avvocati e alle avvocature ingiustamente e illegalmente perseguite”.

All’esito è intervento François Prum, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Lussemburgo per rivolgere il proprio cordiale saluto di benvenuto.

“Cari colleghi e colleghe, cari invitati,
sono molto felice di accogliervi quest’anno a Lussemburgo per la conferenza intermedia della Federazione delle avvocature d’Europa. Ancora una volta, questa riunione è l’occasione per condividere la nostra competenza e di scambio nella diversità.
A fianco a Bruxelles e Strasburgo, Lussemburgo città costituisce una sede importante delle istituzioni dell’Unione Europea, e offre così un quadro ideale per riflettere sul ruolo dell’avvocato in Europa, così come sulle sue libertà e le sue responsabilità. Questa conferenza intitolata: “L’avvocato nel dialogo con la Corte della Giustizia dell’Unione Europea”, ci permetterà di adottare un approccio europeo sul tema.
L’Avvocatura di Lussemburgo è particolarmente felice di accogliere i rappresentanti della professione per questa riunione che si svolgerà in parte presso la sede della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Vi auguro un gradevole soggiorno a Lussemburgo e sono felice di partecipare a questa grande riunione dell’avvocatura europea”.

Ha preso la parola Daniel Maisch, direttore amministrativo e finanziario della FBE.

“Il Consiglio dell’Ordine di Lussemburgo è strettamente coinvolto nell’evoluzione della professione e veglia ad adattarla ai molteplici cambiamenti della nostra società. Stato indipendente di circa 502.000 abitanti al centro dell’Europa, il Gran Ducato di Lussemburgo conosce particolarità che si ritrovano tanto negli aspetti giudiziari (che è relativo alla giustizia e la sua amministrazione) che giuridiche (che riguarda il diritto).
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lussemburgo mette un punto d’0nore a rinforzare i legami di fiducia tra gli avvocati, il pubblico e le autorità pubbliche. Attraverso i suoi organi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lussemburgo:

  • veglia sul rispetto delle regole della professione tramite i suoi membri
  • rimane in ascolto delle difficoltà che ciascuno (particuliers) può incontrare nella loro relazione con gli avvocati
  • arbitra le controversie d’ordine deontologica che possono sopravvenire tra l’avvocato e il suo mandatario
  • sostiene i suoi membri nell’esercizio della loro professione e promuove la professione d’avvocato
  • sorveglia in maniera generale l’esercizio della professione dell’avvocato e del monopolio della rappresentazione in giustizia.

Non è avvocato chi vuole! La legge modificata del 10/08/1991 sulla professione di avvocato ne ha regolato in maniera precisa le condizioni di accesso alla professione. La professione è anche influenzata dalle regole dell’Unione Europea e più precisamente la direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/1998 mira a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica e la legge del 18/12/2008 recepisce per la professione di avvocato le disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/09/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20/11/2006 portante l’adattamento di certe direttive nel dominio della libera circolazione delle persone.
Infine, nessuno può pretendere di essere iscritto all’Ordine Forense di Lussemburgo o portare il titolo di avvocato se non ha prestato il seguente giuramento innanzi alla Corte di Cassazione: “giuro fedeltà al Grande Duca, obbedienza alla costituzione e alle leggi dello Stato; di non allontanarmi dal rispetto dovuto ai Tribunali, di non consigliare o difendere alcuna causa che non trovassi giusta nel mio animo e nella mia coscienza”.
Per essere ammessi all’Ordine Forense e dunque essere autorizzati ad esercitare in qualità di avvocato, il candidato deve dimostrare la sua capacità professionale e la sua onorabilità.
Sul piano delle conoscenze ed attitudini, l’avvocato deve essere titolare di un diploma rilasciato dalla Facoltà di Diritto, al termine di studi universitari durati almeno 5 anni.
La decisione di ammissione all’Ordine è presa dal Consiglio dell’Ordine, dopo un esame del fascicolo del candidato”.

È poi seguita la Riunione delle Commissioni delle ore 15.00 alle ore 18.00.

Presso il “Restaurant le Sud” (Rives de Clausen), ad ore 20.00, si è tenuto un parco Cocktail di benvenuto.

Venerdì 14 ottobre 2016, presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad ore 08.00, ha avuto inizio la fase di iscrizione al Congresso, allietata da un caffè di benvenuto.

Il Presidente della FBE, Yves Oschinsky, ha inaugurato il Congresso rivolgendo a tutti i presenti un cordiale saluto di accoglienza, augurando una interessante e proficua partecipazione ai lavori.

Yves Oschinsky ha dunque presentato il Presidente del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea, Koen Lenaerts, che, prima di prendere la parola sul tema a lui riservato in introduzione “l’avvocato nella giurisprudenza del Tribunale”, ha rivolto un sentito ringraziamento al Presidente della FBE stessa, per le affettuose espressioni.

Koen Lenaerts ha riferito di essere stato iscritto per tanti anni presso il Consiglio dell’Ordine prima di svolgere la funzione di Presidente del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea. Ha specificato di essere stato “omesso” e non “radiato” dall’albo Avvocati. Ha poi rivolto un saluto cordiale ai presenti, invitandoli a considerare la Corte come un “vostro luogo di incontro”. Il Presidente si è detto onorato della scelta operata dalla FBE per l’individuazione dei locali della Corte per tenere colloqui di così elevato e importante livello.
Il Presidente ha svolto immediatamente una riflessione sul trascorrere del tempo, specificando di avere esercitato la libera professione di avvocato, a Bruxelles, per 30 anni.
Tutte le competenze da lui acquisite nel corso della esperienza professionale hanno avuto un forte impatto nell’ambito della sua formazione finalizzata all’interpretazione del diritto. Il Presidente ha patrocinato, da Avvocato, tantissime cause innanzi alla Corte di Giustizia.
L’Avvocato svolge un ruolo chiave nel processo: è un collaboratore di giustizia che opera in piena autonomia e indipendenza. L’Avvocato davanti alla Corte espone l’interpretazione della norma che dovrebbe essere selezionata. Ove condivisa tale interpretazione, l’attività dell’avvocato contribuisce ad eliminare importanti divergenze.
Il Presidente ha poi trattato rapidamente le procedure pregiudiziali, le norme applicabili, rimarcando l’esigenza del ruolo di un avvocato indipendente. Ha poi accennato ai principi di confidenzialità, autonomia e riservatezza che dovevano costituire la premessa assoluta dell’esercizio della professione. L’indipendenza presuppone l’assenza di qualsiasi legame e vincolo e, dunque, il difetto di ogni rapporto di subordinazione. Se un avvocato ha il proprio ufficio all’interno dell’ente per cui lavora, non ha, né può normalmente avere lo steso grado di indipendenza che ha qualsiasi avvocato con lo studio collocato all’esterno rispetto alla ubicazione e/o sede del proprio cliente.
È il criterio della indipendenza economica a determinare le differenze. Non dovrebbe esistere il ruolo di avvocato interno in contrasto con l’avvocato esterno. Non può esistere questa distinzione perché l’avvocato non può mai essere legato da alcun vincolo di dipendenza. È assurdo. Ma, siamo in Europa, dunque tutto questo può succedere. Ecco allora che non bisogna arrendersi o tollerare tali divergenze inammissibili, deve prevalere lo spirito di indipendenza. L’avvocato, infatti, deve, nell’interesse superiore della giustizia, garantire al proprio cliente il massimo livello di indipendenza. Solo in tal modo può essere assicurato un equo processo; anche quando l’avvocato entra in dialogo con la Corte deve essere un avvocato indipendente; questa è la tela di fondo.
Il Presidente ha augurato, in chiusura del proprio intervento, uno scambio molto arricchente ed ha ringraziato per l’attenzione invitando tutti i presenti a considerare l’importanza del ruolo essenziale degli avocati perché fanno muovere il diritto.

È intervenuto, nonostante la diversa originaria programmazione, Dariusz Gibasiewicz, avvocato polacco che ha analizzato la giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’ambito di un contesto fiscale, con particolare riguardo al principio di centralità (IVA).
Proprio ieri la Corte ha emesso una sentenza su un caso da lui stesso trattato per un cliente, che vede più di altri 1500 casi correlati. La sentenza è differente rispetto al caso, pertanto tutti gli altri casi, del pari, saranno trattati differentemente.
La Polonia è entrata nella UE solo 12 anni fa. Per questo motivo può vantare ottiche differenti e più fresche ed attuali. Occorre riflettere sulle difficoltà che ha il legislatore per la espressione dei dispositivi, destinati a ben 28 Paesi differenti. Ciascun Pese è caratterizzato da regimi differenti, e ognuno ha diversi modi di eseguire i medesimi dispositivi. Si pensi solo alle vendite immobiliari, alla loro diversa regimentazione, dalla Germania al sistema di Common Law. La legge deve potere essere interpretata, applicata ed eseguita in tutti i paesi allo stesso modo, in maniera uniforme.
Il diritto deve risultare per tutti fruibile alle medesime condizioni. A volte è difficile interpretare il diritto Europeo. I problemi interpretativi non sono riferiti unicamente alle lingue differenti. “È meglio ascoltare che parlare”, secondo una citazione di Mahatma Gandhi. In Europa ci sono troppi avvocati.
La professione dell’avvocato è differente dalle altre professioni esercitate dai cittadini a livello Europeo Certamente sì. La funzione sociale dell’avvocato conduce a condividere con i clienti tutte le vicende per loro più importanti. È necessario addivenire ad una unica base giuridica per avere dispositivi di sentenze uniformi ed eseguibili. Il diritto Europeo non è perfetto come quello nazionale perché non viene sviluppato e integrato sulla base di tutte le questioni: ci orienta unicamente per trattare i principi.
Il relatore ha poi affrontato il tema relativo alla libertà di stabilimento ed ha citato diverse sentenze riferite a prestazioni di servizi giuridici in diversi Paesi. È difficile concludere su temi così problematici e, inoltre, la questione non cessa di essere un problema grazie ai contributi della Corte dell’Unione Europea.

Cosa sarà il dopo Brexit per la categoria forense?

Ha preso la parola Hug Mercer QC, Essex Court Chambers, sull’argomento assegnatogli “conseguenze del Brexit nella libera prestazione di servizi e nel libero stabilimento degli avvocati”.

Il Relatore è intervenuto brevemente per precisare che occorre essere pronti per fare affari; la Brexit produce un sentimento di incertezza per il futuro; l’elemento utile è quello della grande opportunità, da sfruttare, per essere adeguati al sistema; altrimenti, nulla funzionerà.

Ha preso la parola Juliane Kokott, avvocato generale presso il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea che ha spiegato la propria funzione di oratore pubblico; il relatore del procedimento esprime un parere, mentre l’oratore svolge la proposta pubblica.
L’avvocato generale non ha rapporto né con l’avvocato della parte, né con la Procura. Svolge una funzione esplicativa e sviluppa concisi pareri che vengono tradotti in 33 lingue diverse. Occorre trovare compromessi, omettere frasi superflue. Il ruolo esplicativo viene svolto anche dagli altri giudici perché è difficile rendere comprensibili in una visione unitaria un testo da tradurre in 33 differenti lingue.
L’avvocato generale ha poi prevenuto una probabile domanda: come è possibile, senza specializzazione, affrontare così tante cause? In realtà – si è risposta la relatrice – le cause sono solo 700 all’anno; non sono tante se si considera il rapporto di pareri richiesti, circa 40 in tutto. Ma trattasi comunque di pareri per questioni complesse. È una sfida continua. Non bisogna nemmeno specializzarsi perché, altrimenti, si darebbe l’idea della settorizzazione; non andrebbe a vantaggio dell’opinione pubblica.
Presso la Corte sussistono condizioni eccellenti di lavoro. C’è l’avvocato. Esiste un servizio efficace dedicato alle ricerche. Ogni giudice ha 4 segretarie, ha oltre 40 anni e una eccellente formazione giuridica ed esperienza pratica.

È seguito un interessante dibattito in relazione a tutti gli argomenti trattati dai relatori intervenuti.

Dopo una breve pausa caffè, il congresso è ripreso con il relatore Thierry Bontinck, avvocato membro dell’ordine avvocati di Bruxelles e dell’Ordine Avvocati di Parigi (Lista Europea).

Bontinck ha trattato l’argomento “Il segreto professionale dell’Avvocato nella giurisprudenza del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea”.

Si ripropongono, in lingua originale, vista anche la peculiarità del tema oggetto del congresso, i contenuti dell’intervento di Bontinck.

UN SECRET AU DOUBLE VISAGE

  • PROCEDURAL ET SUSTANTIEL
  • Complément essentiel de la sauvegarde des droits de la défense (AM & S, § 23)
  • Les droits de la défense: un contexte nécessairement juridictionnel?
  • Prévention du blanchiment (ABFG / Conseil, 26 juin 2007, C-305/05)

Conséquences de cet arrêt en droit interne (Conseil Etat français et Cour constitutionnelle de Belgique)

  • «Perquisition» concurrence
  • La pratique de la CEDH

La double protection de l’article 6 e de l’article 8

Arrêts récents:

  • Michaux contre France, 6 décembre 2012
  • Vinci Construction, 2 avril 2015
  • Versini – Campinchi et Grasnianski contre France, 16 juin 2016

DALDEWOLF

INTRODUCTION

  • Un principe général de droit ayant valeur de droit fondamental (AM & S Europe Ltd / Commission, 18 mai 1982, 155/79, § 18; Conclusions AG, Akzo, 14 septembre 2010, C-550/07, §47).
  • Un principe aux fondements multiples
  • 6 e 8 CEDH
  • 7 e 47 Charte
  • Un principe sur l‘existence duquel on s’accorde. L’enjeu est sa portée
  • Issu de la nature même de la profession d’avocat
  • Exigence plus spécifique des droits de la défense

ENTRE AUTONOMIE ET INFLUENCE DES CONCEPTIONS NATIONALES DE LA PROFESSION D’AVOCAT

  • L’extension du «Legal Privilege» au in-house Counsels?
  • Vers des évolutions? sont-elles souhaitables?
  • Un droit de l’Union restrictif et un vision restrictive de l’exercice de la profession?

(TUE, Ord., 5 juillet 2006, Communa Autonoma de Valencia c. Commission, T-357/05; CJUE, Puke, 6 septembre 2012, C-422/11 P et C-423/11 P)

  • Nouvelles formes d’exercices de la profession: exemple de l’avocat détaché en entreprise

UNE AUTONOMIE PROCEDURALE SOURCE D’INSECURITE JURIDIQUE

  • Exemple pratique en droit de la concurrence: enquête nationale e et enquête européenne
  • Opposabilité du secret aux autorités?

CONCLUSION

  • Un secret professionnel de nature procédurale et substantielle
  • Un secret professionnel aux limites claires dans l’intérêt du client
  • Un secret professionnel découlant d’une indépendance effective
  • Un secret professionnel menacé dans la pratique

L’EQUILIBRE FRAGILE ENTRE EFFICACITE DES PROCEDURES ET DROITS DE LA DEFENSE

  • CJUE, AKZO, §124. Equilibre entre les droits de la défense et l’efficacité del poursuites
  • Aspect pratiques son fondamentaux, Exclure l’examen sommaire (TUE, Akzo, 17 septembre 2007, T-125/03 et T-253/03, §87, CJUE Akzo, §83).
  • Recours en droit de l’Union et pratiques de la Commission
  • Analogie avec les perquisitions dans les cabinets d’avocats
  • Filtre du bâtonnier

E indi intervenuto Stefan Rating, avvocato membro dell’Ordine Avvocati di Barcellona e dell’Ordine Avvocati di Francoforte Rating Legis, sull’argomento “Diritto di difesa nel diritto dell’Unione Europea”. Il relatore ha ripercorso velocemente la Giurisprudenza della Corte, con particolare riguardo alla necessità di chiarezza degli indizi che confermano il sospetto esplicitato nell’ordine di ispezione.
Il relatore ha poi trattato le diverse infrazioni rispetto alla normativa del diritto di difesa. Per esempio: se l’indagine conduce a finalizzare determinate ricerche per concentrarle in un locale preciso fino a giungere ad aprire un cassetto, è necessario che vi siano specifici indizi e sospetti.

Prima della pausa pranzo si è tenuto un dibattito conclusivo della prima fase di congresso, terminata ad ore 13.00.

Dopo il brevissimo pranzo si è svolta una facoltativa visita guidata di tutta la Corte, con sosta nell’aula di udienza.

Ad ore 14.00 sono ripresi i lavori congressuali, presieduti, per il pomeriggio, da François Biltgen, giudice presso il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea.

Ha preso la parola l’Avv. Gaetano Viciconte, dell’Ordine di Firenze, che ha trattato la “Protezione dell’indipendenza dell’avvocato nel diritto dell’Unione Europea”.

Il relatore ha ringraziato la FBE per l’invito rivoltogli a trattare il fondamentale tema del principio dell’indipendenza dell’avvocato. Tale principio, pur tenendo conto delle importanti enunciazioni contenute nei codici deontologici delle avvocature nazionali e nel codice del CCBE, necessita oggi di una riflessione sistematica a partire proprio dal raccordo con l’art. 47 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in tema di giusto processo.
L’indipendenza dell’avvocato, dunque, come elemento essenziale per il giusto processo previsto dall’art. 47 della Carta. Come è noto, sia per la ricostruzione dei principi generali sia per la definizione dei diritti enunciati dalla Carta assume un ruolo fondamentale anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, per tutte le norme che trovano una corrispondenza nella CEDU. Invero, l’art. 6, par. 2, del TUE richiama la CEDU, annoverandola tra i principi generali del diritto comunitario e, dall’altro, l’art. 52, par. 3, della Carta stabilisce che ai diritti enunciati dalla Carta medesima corrispondenti a quelli sanciti dalla CEDU debbano attribuirsi significato e portata identici a quelli conferiti dalla Convenzione mediante le decisioni della Corte EDU.
Queste disposizioni evidentemente consentono di istituire un collegamento tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il sistema del diritto europeo, assecondando la necessità negli stati membri di rimodulare il contenuto dei diritti fondamentali, tenendo conto delle elaborazioni che provengono da entrambi i suddetti ordinamenti sovranazionali.
In tale contesto, si può affermare che il tema dell’indipendenza della professione forense va ben aldilà dell’ambito deontologico dell’avvocatura, perché determina l’effettivo funzionamento della corretta amministrazione della giustizia.
Lo spunto è offerto dalle sentenze della CEDU, IV sez., sent. 13 marzo 21007, ric. N. 77765/01, Lawskowska c. Polonia; I sez., sent. 22 marzo 2007, ric. N. 8932/05, Sialkowska c. Polonia; I sez., sent. 22 marzo 21007, ric. N. 59519/00, Staroszczyk c. Polonia. Il principio espresso in queste pronunce è il seguente: “In this connection, the Court emphasises that the independence of the legal profession is crucial for an effective functioning of the fair administration of justice. “hen analysing the scope of the responsibility of the State for acts of lawyers appointed under legal aid scheme, the Court must have due regard to the guarantees of such independence” (par. N. 111).
Orbene, se per realizzare la garanzia del giusto processo occorre un avvocato indipendente, è necessario ripercorrere la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha affrontato il tema dell’indipendenza dell’avvocato, pur avendo escluso a partire dalla sentenza Reyners del 21 giugno 1974, che l’esercizio della professione forense costituisca una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri.
Conseguentemente, per la Corte di Giustizia il tema dell’indipendenza dell’avvocato non può in alcun modo prescindere dall’applicazione alla professione forense del diritto di stabilimento o del diritto alla libera prestazione di servizi, rilevando, in ogni caso, la professione forense sia per la tutela essenziale dei diritti sia per lo svolgimento di un’attività economica, in chiave di applicazione della disciplina sulla concorrenza.
È noto l’orientamento della Corte di Giustizia, ribadito in numerose pronunce, secondo cui gli avvocati svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione.
Sempre secondo tale orientamento, gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio.
Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l’avvocato deve sopportare direttamente l’onere dei disavanzi.
Tuttavia, quando occorre bilanciare il rispetto delle regole di concorrenza e la tutela dell’indipendenza della professione forense, la Corte non perde l’occasione per privilegiare il corretto svolgimento della professione forense. Infatti, proprio la Corte di Giustizia con la sentenza della Sezione V, del 196/02/2002, n. 309, nel procedimento C-309/99, Wouters e altri, ha ritenuto che è legittimo il regolamento adottato dall’ordine forense olandese con specifico riferimento al divieto di multi-disciplinary partnerships tra avvocati e revisori dei conti, perché introduce regole che impongono all’avvocato di difendere il proprio cliente in piena indipendenza e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, evitando qualsiasi rischio di conflitto di interessi, e di rispettare rigorosamente il segreto professionale. E poiché l’attività di consulenza, esercitata dall’avvocato, può essere incompatibile con quella di controllo, esercitata dal revisore dei conti (non soggetto, in quanto tale, ad un segreto professionale analogo a quello dell’avvocato in Olanda), il divieto controverso appariva necessario al buon esercizio della professione forense.
Significativo il passaggio della sentenza in cui si dice espressamente che un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali adottato da un ente quale l’ordine degli avvocati di uno Stato membro non viola l’art. 85 n. 1 del trattato, dato che tale ente ha potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato.
D’altra parte, però, la Corte di Giustizia, quando viene chiamata ad operare il bilanciamento tra ordine pubblico e segreto professionale forense, con la sentenza del 26/07/2007, n. 305, Ordine avvocati Francia e Germania, afferma che l’obbligo di segnalazione di alcune operazioni sospette, posto a carico di avvocati e di altri professionisti legali, previsto nelle direttive comunitarie antiriciclaggio, non è in contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con i principi generali del diritto comunitario richiamati dall’art. 6 del trattato Ue.
Il rispetto al diritto all’equo processo, che include quello alla difesa per assicurare il quale è necessario garantire la confidenzialità nei rapporti tra cliente e avvocato, è tutelato dalle direttive comunitarie in modo adeguato, laddove la direttiva dispone un’esenzione dall’obbligo di segnalazione per le attività connesse allo svolgimento di un procedimento giudiziario.
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 6 settembre 2012 nelle cause riunite C-422/11 e C423/11 P (Prezes e Polonia contro Commissione) ritorna ad occuparsi sia della funzione svolta dall’avvocato sia del principio di indipendenza che la deve guidare. In particolare, la Corte ha affermato che “la concezione della funzione dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, emanante dalle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e su cui si fonda l’articolo 19 dello Statuto della Corte, è quella di una collaborazione con l’amministrazione della giustizia e di un’attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 1982, AM & S. Europe / Commissione, 155/79, Racc. pag. 1575, punto 24, e Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals / Commissione, cit., punto 42, e ordinanza del 29 settembre 2010, EREF / Commissione, cit., punto 52).” Con riferimento al principio di indipendenza la stessa Corte ha ritenuto che: “il requisito di indipendenza dell’avvocato implica l’assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest’ultimo ed il suo cliente (v. ordinanza del 29 settembre 2010, EREF / Commissione, cit., punto 53 e giurisprudenza citata)”, in quanto “il concetto di indipendenza dell’avvocato viene determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego (sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals / Commissione, cit., punto 45)”.
La Corte di Giustizia si è ancora di recente pronunciata sulla funzione dell’avvocato e sul principio di indipendenza della professione forense, con la sentenza del 12 giugno 2014 nella causa C-314/13.
La questione riguardava i poteri dell’autorità nazionale in ordine alla possibilità che il ricorso avverso le misure restrittive previste nei confronti della Bielorussia da un regolamento UE potesse essere introdotto anche senza la difesa tecnica dell’avvocato. La Corte ha stabilito che l’autorità nazionale deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ritiene indispensabile la rappresentanza di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi ai giudici europei.
Nell’assumere tale decisione, la Corte ha ribadito il principio già espresso in precedenti pronunce ovvero che il requisito posto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’avvocato è considerato come un soggetto che svolge un’attività di collaborazione con l’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v., in tal senso, sentenze AM & S. Europe / Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 24; Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals / Commissione, C-550/07 P, EU:C:2010:512, punto 42, nonché Prezes Urzedu Komunikacji Elektroniczney e Polonia / Commissione, C-422/11 P e C-423/11 P, EU:C:2012:553, punto 23).
Significativa è, tuttavia, nella recente pronuncia proprio il collegamento tra la realizzazione del giusto processo di cui all’art. 47 della Carta e la garanzia della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.
Le pronunce richiamate esprimono il profondo rispetto da parte della Corte per l’attività professionale forense, mediante la ricerca del giusto equilibrio tra la disciplina sulla concorrenza e la specificità della nostra attività. Non altrettanto si può dire in alcuni paesi, come l’Italia, per il particolare attivismo che si riscontra da parte dell’Autorità Antitrust Nazionale, la quale applica agli avvocati gli strumenti tipici dei comportamenti anticoncorrenziali delle imprese commerciali, senza considerare, invece, che sarebbe indispensabile operare un bilanciamento con le esigenze di autogoverno dell’avvocatura.
È proprio nell’esercizio dell’autogoverno dell’avvocatura che è stato attribuito un ampio significato del principio di indipendenza nella professione forense nella Carte dei principi fondamentali dell’avvocato europeo, adottata dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) a Bruxelles il 24 novembre 2006, secondo cui: “Gli avvocati debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di consigliare e rappresentare i clienti. Ciò significa che l’avvocato deve essere indipendente dallo Stato, dalle fonti di potere e dai poteri economici, e non deve permettere che la sua indipendenza sia compromessa da pressioni indebite esercitate da soci in affari. L’avvocato deve anche restare indipendente dal suo cliente se vuole ottenere la fiducia dei terzi e dei giudizi. Invero, senza l’indipendenza dal cliente non può esserci alcuna garanzia della qualità del lavoro dell’avvocato. La condizione di esponente di una professione liberale e il potere che ne deriva aiutano l’avvocato a restare indipendente, e gli Ordini forensi debbono svolgere un ruolo importante per salvaguardare tale indipendenza. L’autoregolamentazione dell’avvocatura è essenziale per conservare l’indipendenza dell’avvocato. È risaputo che nelle società non liberali viene impedito agli avvocati di difendere i loro clienti e che essi possono rischiare di essere arrestati o uccisi nell’esercizio della loro professione”.
Il principio appena ricordato espresso dalla Carte acquista valore di norma deontologica, all’art. 2.1 del Codice deontologico degli avvocati europei, secondo cui: “I numerosi obblighi a carico dell’avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l’imparzialità del giudice. L’avvocato deve pertanto impedire ogni attentato alla propria indipendenza e fare attenzione a non venir meno alle norme deontologiche per compiacere i clienti, i giudici o terzi. Tale indipendenza è necessaria per l’attività giuridica come per quella giudiziaria. I consigli dati da un avvocato al proprio cliente non hanno valore se sono impartiti per compiacerlo, per interesse personale o sotto l’effetto di una pressione esterna”.
Le norme deontologiche richiamate prevedono che le fonti delle possibili influenze improprie sull’avvocato possono essere classificate in tre categorie ovvero l’indipendenza dal potere statale e dai giudici, l’indipendenza dall’influenza impropria derivante da relazioni con terzi nonché l’indipendenza dal cliente. Mi soffermerò in questa sede sulle questioni relative all’indipendenza dal potere statale e dai giudici, rinviando, invece, alla disciplina delle norme deontologiche nazionali per gli altri aspetti.
La recente alterazione dei rapporti tra avvocatura e potere politico, in alcuni paesi come la Turchia e la Tunisia, consentono di dare sempre più risalto alla tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura dalle autorità statali.
Come sottolineano Hazard e Dondi, nel loro libro “Etiche della professione legale” molti avvocati svolgono la propria professione con una funzione spesso antagonista rispetto alle attività in genere svolte dai pubblici funzionari (difesa dell’imputato oppure difesa di soggetti singoli o collettivi nei confronti della p.a.). Del resto, il mantenimento di una distanza appropriata fra l’apparato statale e i membri della professione costituisce un elemento essenziale, fondante ogni moderno regime costituzionale. In tale contesto, un fattore fondamentale dei sistemi processuali è costituito dal diritto di sindacare l’operato dell’autorità statale, con l’assistenza di un avvocato, il quale dovrà essere indipendente rispetto al potere dello Stato.
È importante rilevare come nelle diverse tradizioni giuridiche, le fonti di tali influenze vengono identificate in maniera difforme. In Francia, Italia e Germania è enfatizzato l’aspetto dell’indipendenza dell’avvocatura dal potere statale.
In Cina la responsabilità degli avvocati verso lo Stato ha assunto priorità rispetto a quella nei confronti dei clienti, in quanto gli avvocati possono essere puniti per aver sfidato impropriamente l’autorità dei funzionari pubblici.
Negli Stati Uniti, invece, la previsione di limiti rispetto a ciò che un avvocato può fare per un cliente è considerata da molti avvocati americani come una grave interferenza sull’indipendenza della professione.
Uno strumento di garanzia dell’indipendenza dell’avvocatura è certamente il suo autogoverno o quantomeno l’assunzione di un ruolo molto rilevante rispetto alla regolamentazione della professione da parte dei poteri pubblici.
La Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo enuncia espressamente il principio secondo cui “una delle caratteristiche delle società illiberali è il controllo, palese o occulto, dello Stato sull’avvocatura e sull’attività degli avvocati. Vi sono sostanzialmente due modi possibili di disciplinare la professione forense: la disciplina statale e l’autoregolamentazione dell’avvocatura. In molti casi lo Stato, riconoscendo l’importanza dei principi fondamentali, utilizza la legislazione per diffonderli, per esempio emanando norme vincolanti in materia di segreto professionale, o delegando agli ordini forensi poteri normativi vincolanti per l’emanazione delle norme professionali. È convinzione del CCBE che solo un forte grado di autoregolamentazione possa garantire l’indipendenza professionale degli avvocati rispetto allo Stato: senza garanzia di indipendenza, gli avvocati non possono adempiere il loro compito professionale e giuridico”.
In concreto, la nozione di indipendenza deve esser presidiata dall’autogoverno dell’avvocatura, in quanto mediante il suo esercizio vengono prodotte le norme deontologiche, le quali, se riconosciute all’esterno della categoria, rappresentando la massima espressione di autoregolamentazione.
Un ulteriore importante tema è quello dell’autonomia dal potere giudiziario.
Tanto negli ordinamenti di civil law, in cui i magistrati seguono percorsi di carriera completamente separati da quelli degli avvocati, quanto in quelli di common law, in cui i giudici provengono dall’avvocatura devono essere evitati i comportamenti comunemente definiti come appearance of impropriety.
È in ogni caso notevole il potere che la magistratura esercita rispetto alla condotta degli avvocati in sede di giudizio. Il Giudice, infatti, può sanzionare le condotte degli avvocati, sanzionare gli atti processuali redatti dagli avvocati, definire alle competenti autorità disciplinari la valutazione dei comportamenti degli avvocati.
Uno strumento di tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura nei confronti dell’autorità giudiziaria è costituito dalla tutela del segreto professionale. Sul tema del segreto professionale l’art. 2.3 del Codice deontologico degli avvocati europei prevede che l’obbligo dell’avvocato di rispettare il segreto professionale è diretto a tutelare sia gli interessi dell’amministrazione della giustizia sia quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.
È difficile stabilire un adeguato bilanciamento tra l’indipendenza dallo Stato e la responsabilità professionale dell’avvocato, in quanto ciò che per l’avvocatura può costituire una resistenza energica all’oppressione dell’autorità, per lo stato rappresenta invece un ostruzionismo alla giustizia.
Un tema che sottopongo alla Vostra attenzione ne che rappresenta un problema che di recente si è posto nell’ordinamento italiano è il seguente: se è compatibile con l’indipendenza dell’avvocato prevedere sanzioni processuali rilevanti per la proposizione di giudizi nei quali si affermano tesi che contrastano con l’orientamento consolidato assunto dalla giurisprudenza. La scelta del legislatore italiano è stata netta nell’introdurre sanzioni processuali sia nel processo civile sia nel processo amministrativo, allo scopo di deflazionare il relativo contenzioso. Tale soluzione suscita molte perplessità, in considerazione della limitazione all’apporto delle tesi che gli avvocati possono sostenere nel processo, venendo meno di fatto quella funzione di stimolo verso un percorso evolutivo della giurisprudenza, con conseguente menomazione del principio di indipendenza dell’avvocatura.
Il rimedio potrebbe essere solo quello della incostituzionalità delle norme che introducano tali sanzioni processuali, tenuto conto del principio del giusto processo enunciato sia all’art. 47 della Carta si all’art. 6 della CEDU.
Ritorna, pertanto, il tema dell’indipendenza dell’avvocatura in relazione all’obiettivo del giusto processo, a dimostrazione del fatto che, per quest’ultima e per tutte le questioni che sono state finora trattate, le norme che regolano l’attività professionale forense devono essere espressione della visione che gli avvocati hanno dei loro doveri e del loro ruolo all’interno dell’ordine costituzionale.

Ha preso la parola Denis Waelbrodeck, avvocato membro dell’Ordine Avvocati di Bruxelles – Ashurst, che è intervenuto in merito al seguente tema: “L’avvocato davanti al Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea (esposizione delle norme pratiche procedimentali)”. Il relatore ha ringraziato tutta la FBE e, in particolare, il Presidente per la relazione affidatagli, nonché la Corte, per l’accoglienza in questi locali.

Waelbrodeck ha precisato che frequenta questa casa da 40 anni. Ha trattato la situazione del profilo della istituzione, argomento molto vasto.

Si ripropone, in lingua originale, lo schema in modalità sintetica, del suo intervento, scaricabile in formato pdf:

Intervento di Denis Waelbrodeck (pdf)

Nel corso del pannello conclusivo, dal tema “l’Avvocato e il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea: quali sono le rispettive aspettative?” sono intervenuti Haris Tagaras, François Biltgen, Eric Morgan de Rivery, Rosario Grasso (ex Presidente Ordine Lussemburgo), Dariusz Gibasiewicz e Jean-Jacques Forrer.

Alle ore 18.30 si sono tenute le conclusioni generali.

Il Presidente ha suggerito di fare uso di inventiva e di acquisire il “riflesso Europeo” … come lo sforzo di Sisifo.

È seguita la cena di Gala presso la suggestiva cornice della Abbaye de Neumünster.

In data 15/10/2016 si è tenuta (contrariamente a quanto originariamente annunciato, presso la “Chambre des métiers”) presso la Chambre de Commerce (7, rue Alcide de Gasperi Kirchberg, Luxembourg 2981) l’Assemblea Generale, la quale si è svolta con il seguente ordine del giorno, ai rispettivi orari indicati:

10.30     Apertura
Appello
Ammissioni e dimissioni
Approvazione degli atti del Congresso Generale di Strasburgo (maggio 2016)
11.00     Relazione del Presidente riguardo le attività svolte tra maggio e ottobre 2016
11.15     Relazione del Segretario Generale
11.20     Relazioni dei Presidenti delle Commissioni
12.00     Votazione di eventuali Risoluzioni
12.05     approvazione del bilancio per il 2017
12.20     1° Edizione del Concorso sui Casi contrattuali organizzato dalla Commissione di Formazione della FBE
12.30     Presentazione delle Assise della Mediterranea: Marrakech
12.35     Presentazione del Congresso Generale della FBE: The Hague, giugno 2017
12.45     Varie ed eventuali
13.00     Termine dell’Assemblea Generale

All’esito si è tenuto un frugale rinfresco di chiusura.

Il prossimo Congresso Generale avrà luogo a La Haye, in giugno 2017.

Il Consigliere Delegato, Avv. Federico Canova ringrazia l’Ordine di Bologna per l’incarico affidato e l’opportunità concessagli.

Informazioni sull'autore

Federico Canova