Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Compatibilità iscrizione all’albo e contratto co.co.co – Verbale delibera del 29/6/2016

Riferisce il Consigliere avv. Stefano Tirapani che, in data 21 maggio 2016, la Collega avv. Martina Mevia, premesso di essersi cancellata volontariamente dall’Albo avvocati di questo foro in data 16/06/2014 per l’assunzione di un rapporto di lavoro subordinato in qualità di “impiegato Ufficio Legale” alle dipendenze di una società, ha ora richiesto al Consiglio dell’Ordine parere deontologico circa la compatibilità dell’iscrizione all’albo rispetto ad un rapporto di lavoro Co.Co.Co. che sarebbe interessata ad accettare.

Secondo la prospettazione della richiedente la proposta lavorativa prevenutale avrebbe ad oggetto un rapporto di collaborazione di durata limitata a 18 mesi, con un presunto impegno a 20/30 ore settimanali, sarebbe priva del carattere di subordinazione, senza osservanza di orari, di vincoli gerarchici ed avente ad oggetto un “attività di supporto alla contrattualistica, valutazione di azioni a tutela della proprietà intellettuale, e la potenziale applicazione commerciale delle tecnologie sviluppate”.

La richiedente cita, allegando all’uopo idonea documentazione, un precedente parere reso da questo spettabile Consiglio dell’Ordine nel marzo 2014 (doc. 3 richiedente) ed avente ad oggetto una situazione lavorativa a suo parere molto simile a quella per cui oggi richiede il rilascio di nuovo parere, in cui il  C.O.A. si era espresso favorevolmente.

Anzitutto, come inquadramento normativo, vanno indicati gli artt. 18 lett. d) e 19 della legge professionale 31/12/2012 n. 247

Il primo indica le ipotesi di incompatibilità con la professione forense, mentre il secondo le relative eccezioni.

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 247/2012 la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, salve le eccezioni indicate nell’art. 19 (insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell’Università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni di Enti di ricerca e sperimentazione pubblici).

La ratio dell’art. 18, secondo un orientamento del CNF oramai consolidato, è che il rapporto di lavoro subordinato faccia venir meno quella posizione di indipendenza, morale ed economica che è caratteristica fondamentale della professione forense; ma anche, seppur con pronunzie un po’ datate nel tempo, il CNF si è spinto oltre, precisando che, a prescindere dal carattere di subordinazione, l’incompatibilità vada estesa a tutte le ipotesi nella quali il rapporto, faccia comunque venir meno l’indipendenza del professionista (vedasi C.N.F. 12/09/1987 e C.N.F. 19/07/1995)

La Suprema Corte con la sentenza 28-10-2015, n. 21949 resa a  Sezioni Unite, ha ribadito l’incompatibilità della professione forense con qualsivoglia attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.

Quello che rileva quindi è, sostanzialmente, se il rapporto possa minare l’indipendenza del professionista.

Occorre quindi esaminare se la proposta di assunzione, a prescindere dalla qualificazione giuridica di CoCoCo. attribuita dal proponente, contenga o meno, delle restrizioni all’autonomia dell’avvocato.

Dalle prospettazioni fornite dalla richiedente nell’istanza, ma non rinvenibili dalla bozza di contratto che è in bianco per questi aspetti, si evince che si tratterebbe di un rapporto di collaborazione temporanea 18 mesi per un impegno settimanale di 20/30 ore avente ad oggetto “attività di supporto alla contrattualistica, valutazione di azioni a tutela della proprietà intellettuale e la potenziale applicazione commerciale delle tecnologie sviluppate”.

L’art. 3 della bozza di contratto (doc. n. 4), denominato “autonomia del contraente” precisa inoltre che:

  1. la prestazione verrà resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici e senza vincolo di esclusiva con l’Ateneo.
  2. Il lavoro dovrà inoltre essere svolto personalmente senza l’ausilio di sostituti

All’art. 6 e 7 si propone un compenso fisso da corrispondersi entro 60 giorni dal ricevimento di regolare esecuzione rilasciata dal referente a cadenza fissa (bimestrale o trimestrale)

All’art. 8 si stabilisce che, in ipotesi di malattia, infortunio e gravidanza, il compenso non venga erogato e la prestazione rimanga sospesa.

Infine all’art. 13 si rinvia, per la disciplina applicabile, alle norme che regolano il lavoro autonomo, gli artt. 2229 e segg c.c.

Dall’esame di tutti questi aspetti contrattuali (autonomia, assenza di orari o vincoli gerarchici, mancanza di esclusività, modalità di pagamento del compenso, sospensione dello stesso in ipotesi di infortunio o malattia) si evince, pertanto, come il proponente il contratto abbia inteso instaurare un rapporto di lavoro privo del carattere di subordinazione, un rapporto cosiddetto parasubordinato e tale, comunque, da non influire sull’autonomia del professionista.

Unico limite che si riviene nella proposta contrattuale in oggetto è il luogo di lavoro posto che l’ente preponente richiede lo svolgimento delle prestazioni presso i propri uffici – art 1 della bozza stessa.

Tale unico elemento, a parere di chi scrive, non è decisivo e tale da minare l’autonomia del professionista impedendo lo svolgimento dell’attività professionale.

Si precisa, peraltro, che la bozza contrattuale prodotta dalla richiedente è sostanzialmente identica a quella per cui questo C.O.A., con delibera del 10 marzo 2014, rilasciò alla stessa richiedente parere positivo in merito all’incompatibilità dell’incarico (doc. n. 2) e dalla stessa si evince, in forza dei riferimenti normativi nella stessa indicati, che il soggetto proponente l’incarico è un ente pubblico.

Quanto sopra è, per quanto occorrer possa, ulteriormente avallato da un parere rilasciato da questo C.O.A. in data 14 gennaio 2002 pur in vigenza delle legge ordinamentale preesistente.

Si esprime, pertanto, in forza delle predette considerazioni, parere favorevole sulla compatibilità dello svolgimento del incarico prospettato con l’esercizio della professione forense segnalando che il mantenimento dell’iscrizione sarà comunque assoggettato alla sussistenza dei requisiti di cui al D.M n. 47/2016 sull’effettività dell’esercizio professionale.

Il Consiglio, all’esito della discussione, ringrazia il Consigliere avv. Tirapani per il parere reso che approva nei termini come sopra riportati.

 

Informazioni sull'autore

Redazione