Attività del Consiglio Estratti delibere

Superfluità della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. per l’avvocato – Estratto adunanza del 22/2/2017

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Tirapani sulla richiesta di parere, protocollata in data 15 febbraio 2017 e successivamente assegnatagli, con la quale lo studio del Prof. Caio ed associati ha richiesto al Consiglio dell’Ordine parere sulla inapplicabilità dell’art. 115 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 modificato dall’art. 4 del D.L. 8/04/2008, n. 59 convertito successivamente nella legge 6/06/2008 n. 101, ai fini della licenza qualora il soggetto che svolge attività di recupero crediti in forma stragiudiziale sia un professionista iscritto all’Ordine degli avvocati; il tutto finalizzato a consentire la partecipazione dello studio ad un bando di gara in cui la licenza all’esercizio dell’attività, a norma del succitato Testo Unico, risulti requisito essenziale.

L’art. 115 TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 disciplina l’attività inerente le agenzie d’affari e, più in dettaglio, al comma 5, le agenzie aventi ad oggetto attività di recupero crediti stragiudiziali imponendo, anzitutto, l’acquisizione di una licenza rilasciata dalla Questura e, comunque, una serie di adempimenti e requisiti necessari allo svolgimento dell’attività in conseguenza del fatto che questa non risulta altrimenti codificata e regolamentata  dal nostro ordinamento; il tutto a tutela dell’utente, in particolare, e della collettività in generale.

Come noto, peraltro, l’attività stragiudiziale in genere, nonostante le istanze in più occasioni proposte dall’’avvocatura al legislatore, non rientra, a tutt’oggi, tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti del settore forense; essa è esercitabile da chiunque risulti delegato e/o incaricato dalla parte; per alcune tipologie di attività, ma in particolare per quella di agenzia di recupero crediti in via stragiudiziale, l’art 115 del TULP detta una serie di necessarie prescrizioni a pena di mancato rilascio della licenza o della sua revoca e/o sospensione.

Il legislatore è pertanto intervenuto per regolamentare e monitorare questa attività che ha una rilevante incidenza economico-sociale sulla collettività onde evitare che potesse essere svolta in assoluta assenza di regole.

Le attività di cui sopra, è intuibile, devono svolgersi, invece, nel pieno rispetto di legge, finalizzate all’ottenimento del pagamento spontaneo da parte del debitore, garantendo il massimo rispetto di tutti i diritti ed interessi legittimi dei debitori stessi e dell’immagine del creditore.

Ciò doverosamente premesso si rileva, in merito al parere richiesto, utilizzando i principi generali esistenti in materia, che gli adempimenti richiesti dalla legge per le agenzie non debbano valere, invece, per gli esercenti la professione di avvocato.

L’attività di un avvocato è sottoposta ad un controllo ben più pregnante e severo rispetto ad un’agenzia di recupero crediti regolamentata ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S., ed è disciplinata, anzitutto, da una legge professionale di recente emanazione, la legge n. 247 del 2012 che, indubbiamente, per il sol fatto di iscrizione all’albo, abilita l’avvocato, ex se, allo svolgimento di attività stragiudiziale.

La richiesta di rilascio di una licenza a tal fine, in aderenza all’art 115 del T.U.L.P.S. sarebbe sicuramente ultronea e, addirittura, ontologicamente incompatibile con l’esercizio della professione forense.

Ad ogni buon conto, per meglio corroborare questa tesi, si indicano le norme più significative che disciplinano l’attività forense

Legge ordinamentale forense la n. 247 del 2012

Art. 1.

(Disciplina dell’ordinamento forense)

  1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
  2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

omissis

  1. c) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

ed ancora all’ Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

  1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
  2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.
  3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

All’art. 8, l’impegno solenne la cui assunzione è necessaria all’esercizio della professione fa addirittura menzione alla funzione sociale svolta dall’avvocato che ora l’ordinamento dello stato riconosce in forma espressa secondo questa formula: “Mi impegno ad osservare, con lealtà onore e diligenza, i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Oltre a ciò innumerevoli sono le normative a cui l’avvocato deve conformarsi si pensi, in via meramente esemplificativa, al rispetto della privacy, del segreto professionale, alla normativa antiriciclaggio, al rispetto al codice deontologico forense, anch’esso recentemente riformato od anche alla qualità di pubblico ufficiale attribuitagli dalla legge all’atto dell’autentica della sottoscrizione della parte nella procura giudiziale, un fatto che attesta la particolare considerazione attribuitagli dalla legge.

Senza dimenticare che oggi, per il mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale, secondo il recente D.M. 25/02/2016 n° 47, si deve comprovare che l’attività venga svolta in maniera effettiva e continuativa, secondo una serie di parametri da esso indicati e richiesti a pena di cancellazione.

La normativa regolante l’accesso alla professione, lo svolgimento della stessa ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo detta quindi norme e regole ben più rigorose e severe delle prescrizioni contenute nell’art 115 TULPS.

La richiesta che un iscritto all’albo sia in possesso dei requisiti richiesti dal Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza, quindi, rappresenterebbe un quid minus rispetto agli adempimenti richiesti per lo svolgimento della professione di avvocato che impone norme di comportamento, come detto, nettamente più stringenti e rigorose.

Si deve quindi concludere, a parere di scrive, che il possesso dei requisiti di cui al 115 Tulps per la partecipazione ad una gara per l’affidamento di attività di recupero crediti in via stragiudiziale sia ontologicamente inapplicabile ad uno studio legale poiché quanto richiesto risulta superato dall’iscrizione all’Ordine dei soggetti componenti lo  studio  e  dalla conseguente necessità, per i medesimi, della stretta osservanza di una serie di regole e adempimenti di legge per i motivi sopra precisati.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Tirapani per il parere reso che delibera con efficacia immediatamente esecutiva, di fare proprio nei termini sopra esposti.

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