Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere negativo poichè, se nulla osta – in via generale – all’indicazione in un volantino di una convenzione in ipotesi stipulata con lo studio legale dei richiedenti, le pattuizioni contenute nel testo della convenzione specifica appaiono gravemente lesive della dignità e del decoro della professione forense, là dove prevedono che ai legali non venga riconosciuto alcun rimborso spese né alcun compenso ovvero, solamente nei casi di esito favorevole di una causa, che essi debbano ritenersi soddisfatti con l’importo delle spese di soccombenza liquidate che siano riusciti, eventualmente, a recuperare a carico della controparte; così come è inaccettabile, minando i principi di indipendenza e fiducia, la clausola che impone ai legali firmatari della convenzione di accettare l’affiancamento di altri legali designati dalla proponente.