Tra il serio e il faceto

Scusi lei, mi paga… o no?

Scusi lei, mi paga… o no? Ossia, quand’è il collega a “far orecchie da mercante”: l’espressione, com’è noto ai più, deriva dalla (mal)sana abitudine dei commercianti di far finta di non sentire le proteste dei clienti o di sentire solo quello che fa loro comodo.

Né più né meno ciò che accade quando ci contatta un collega – un tempo sfogliando l’albo degli avvocati, oggi sempre più spesso tramite il tam tam dei social networks e dei vari gruppi che ritroviamo “lait” su Facebook o più “profescionall” anche su Linkedin – e ci capita, a fine lavori, di batter cassa e invece…

Già. “Chi va dall’avvocato perde l’ultimo ducato”: mica vero, se a venir da noi non è proprio il cliente, ma nientepopodimeno che l’esimio collega Cincillaschera Della Pirimpampera, noto leguleio pedante e cavilloso del Foro di Avvolandia che si affretta a pretendere eseguite ieri le urgenze di oggi, ma che probabilmente non ha (mai???) letto l’art. 43 del novellato codice deontologico forense (un tempo, articolo 30, per gli amanti dei numeri e del Lotto… e suggerisco anche ruota di Roma, ambo secco 5 € che paga 250 volte la posta, che se almeno non ti paga il collega, tiri su un millino e sei contento lo stesso).

E che dice st’articolo?

Nulla che il buon senso possa già di per sé suggerire nei rapporti (dis)umani di colleganza a distanza: “Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. 1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

E, in tutta onestà, rallegriamoci che è sparita – nella nuova formulazione – il prosieguo al primo comma “tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento”, espressione che configurava una sorta di responsabilità solidale e sussidiaria, alla quale il dominus poteva sottrarsi solo dimostrando di essersi attivato per ottenere l’adempimento, anche posponendo il proprio credito.

Non amo il copia-e-incolla, per cui rimando direttamente a questa preziosa pagina per ogni utile approfondimento, segnalando ex multis (concedetemi il latinismo, così intanto se qualcuno tra voi che legge vuole convincersi che sono anch’io un buon Azzeccagarbugli…) tra le più recenti pronunce del CNF quella del 10 marzo 2015, n. 5 (sempre nel sito sopra indicato).

Noi tutti “dovremmo” avere in mente – chi più, chi meno – che il rapporto tra due avvocati, nelle attività procuratorie di domiciliazione, non è un semplice contratto a favore del terzo, ma si delinea quale vero e proprio mandato (così anche la Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 25816 del 12.12.2011), essendo il domiciliatario mero esecutore delle direttive impartite e, pertanto, spetta al domiciliante (e non al cliente), pagare gli onorari del domiciliatario.

Il triangolo no… non l’avevo considerato: quindi, caro dominus che te ne infischi di solleciti garbati e carini (e spesso al limite del “caritatevole”), sappi che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, non è necessariamente colui che ti ha rilasciato la procura alla lite: l’obbligato può anche essere colui (cioè, Tu.. se ancora non l’hai capito!) che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale; rapporto regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l’opera professionale (tranquilli, non sono parole mie, ma della Cassazione).

D’altronde, qualora la scelta del domiciliatario sia stata fatta liberamente dal dominus – a volte senza neppure la spendita del nome del cliente-rappresentato (all’oscuro quasi sempre dell’effettiva scelta del proprio avvocato su chi scegliere) – ragioni logiche prima e motivazioni sostanziali di diritto poi, convergono nel far ritenere che unico soggetto obbligato del pagamento della prestazione svolta dal domiciliatario sia, appunto, il dominus.

Se cane non mangia cane, perché avvocato non paga avvocato?

Diamine… croce e delizia della nostra onorabilissima professione, possibile mai che non ci facciamo alcuno scrupolo nei confronti del collega che abbiamo cercato/stressato/importunato/ comandato fino all’inverosimile, finanche pretendendo reiteratamente attività che noi (consapevolmente) mai eseguiremmo nel nostro tribunale?!

E quando poi l’Eletto (il domiciliatario non lo sa ancora, ma ha avuto una gran dose di fattore “C” ad esser stato contattato) bussa giustamente per il suo compenso, ci disperdiamo come cenere al vento, dileguandoci nel buio più indecoroso manco fossimo Arsenio Lupin (e con tutto il rispetto per la sua creatura, non me ne voglia Leblanc per averla avvicinata un attimo alla classe forense).

Come dicono gli Ermellini, fermo il rapporto contrattuale tra il cliente e l’avvocato, quest’ultimo può dare mandato ad un altro avvocato affinché svolga attività nell’interesse del suo cliente. E in questo caso l’avvocato mandante diventa cliente dell’avvocato mandatario, nel senso che è l’avvocato mandante ad essere obbligato al pagamento dell’avvocato mandatario e non il cliente in senso stretto che, per contro, resta legato al rapporto contrattuale con l’avvocato mandante.

Scusi Lei, mi paga o no? Lucio Battisti avrebbe continuato col ritornello “ Non lo so però ci sto!”.

Io, come penso anche tu che hai letto fin qui, proprio no! Per cui paga se vuoi essere pagato…

A scanso di equivoci, chiarisco che la lettura del presente articolo, frutto di una mia personale interpretazione, è interamente gratuita, libera, free, esentasse, gratisss e senza scopo di lucro, se non quello di muover le nostre coscienze.

Informazioni sull'autore

Samuele Fazzolari