Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Testimonianza del difensore in sede civile su circostanze apprese nell’esercizio dell’attività – Limiti – Verbale delibera 4/4/2016

Riferisce il Consigliere avv. Elisabetta D’Errico che in data 4 aprile 2016 il Collega avv. Tizio ha richiesto al Consiglio dell’Ordine parere deontologico circa la compatibilità a rendere testimonianza sulle circostanze apprese nell’esercizio di attività professionale.

In particolare, il Collega rappresenta di avere assistito Tizio in una procedura di separazione consensuale e di avere partecipato ad una riunione nello studio della Collega che assisteva Sempronia, moglie di Tizio, riunione alla quale partecipavano anche Tizio e Sempronia, la quale rilasciava delle dichiarazioni.

Successivamente, per motivi irrilevanti rispetto al quesito posto dal Collega, l’avv. Tizio rinunciava al mandato.

Sempronia ha poi instaurato una causa di lavoro nei confronti di Caia, datrice di lavoro di Sempronia e madre di Tizio, ed ha citato quale testimone il Collega Tizio.

Il Collega suppone che oggetto della testimonianza sia quanto riferito da Sempronia nel corso della suddetta riunione e domanda se “siano ravvisabili profili deontologici ostativi alla compatibilità a rendere testimonianza sulle circostanze da me apprese nell’esercizio di attività professionale”.

L’art. 28 del codice deontologico (riserbo e segreto professionale) stabilisce al primo comma che è dovere, oltre che diritto dell’avvocato, mantenere il segreto e il riserbo non solo in merito  a quanto appreso in ragione dell’attività professionale prestata, ovvero su quanto riferito dal proprio assistito, ma anche rispetto alle informazioni delle quali sia venuto a conoscenza  in dipendenza del mandato.

Nel caso specifico il Collega Tizio ha avuto conoscenza di informazioni, specificamente quanto dichiarato da Sempronia nel corso della riunione presso lo studio della Collega, nell’ambito ed in dipendenza del mandato conferitogli da Tizio, con la conseguenza che sussiste non solo  il diritto ma, altresì, il dovere del collega di astenersi dal rendere testimonianza, potendo altrimenti integrare la testimonianza su quanto appreso nel corso della riunione una violazione del codice deontologico.

Nessun rilievo assume la circostanza che l’avv. Tizio abbia successivamente rinunciato al mandato, atteso che il secondo comma dell’art. 28 codice deontologico espressamente stabilisce che l’obbligo del segreto permane anche nel caso in cui il mandato sia adempiuto, concluso ovvero rinunciato o non accettato.

Nel caso specifico, inoltre, é opportuno richiamare anche quanto previsto dall’art. 51 del codice deontologico, il quale stabilisce che, salvo casi eccezionali, l’avvocato deve astenersi dal deporre come persona informata sui fatti o come testimone in merito a circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad esse inerenti.

Il CNF (parere N.9 del 9/5/07), nell’affermare che il segreto professionale costituisce  al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico e l’oggetto di un diritto dell’avvocato, ha ritenuto che configuri  altresì l’oggetto di un diritto soggettivo del cittadino cliente a che l’avvocato si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale.

Il vincolo del segreto professionale, prosegue il CNF, non cessa  neppure con la morte dell’assistito.

La circostanza che, come nel caso specifico, il segreto sia relativo ad informazioni apprese dalla controparte, non è idonea a far ritenere venuto meno il vincolo, atteso che le dichiarazioni sono state rese da Sempronia nel corso di una riunione alla quale partecipava anche l’assistito del richiedente il parere ed inerente al mandato difensivo conferito al Collega Tizio, con la conseguenza che le stesse rientrano a pieno titolo nell’ipotesi disciplinata dall’art. 28 e cioè l’essere venuto a conoscenza di informazioni in dipendenza del mandato conferitogli da Tizio.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere D’Errico per il riferimento e manda agli uffici di segreteria per la comunicazione del parere all’avv. Tizio

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