Estratti delibere

Estratti delibere 27/5 – 18/11/2015

Estratto delibera del 27 maggio 2015

Istituzione organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 3/2012

Riferisce il Presidente sulla possibilità da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di istituire organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art.15 della l. n.3/2012.

Il Presidente propone di costituire una commissione del Consiglio, con partecipazione anche del direttore dell’Organismo di Mediazione e del direttore della Fondazione Forense al fine di elaborare e presentare un progetto di fattibilità sia per la eventuale costituzione di un organismo dell’Ordine ex art.15 della l. n.3/12, sia per la organizzazione dei relativi corsi formativi, al fine di sottoporlo al Consiglio per le sue valutazioni ed eventuali determinazioni. Propone altresì di nominare la Prof. Avv. Federica Pasquariello, iscritta all’Ordine Forense di Bologna, che sta già studiando la questione su incarico dell’Ordine dei Commercialisti di Verona.

Il Consiglio delibera di approvare la proposta del Presidente e, in conformità, delibera la costituzione della Commissione con la partecipazione, oltre al direttore dell’Organismo di Mediazione e di quello della Fondazione Forense ed al Prof. Avv. Federica Pasquariello, dei Consiglieri avv.ti Silvia Villa, nominata referente della Commissione, Annalisa Atti, Vincenzo Florio ed Antonella Gavaudan.

Manda al Presidente di comunicare agli Avv.ti Donatella Pizzi, Stefano dalla Verità e Federica Pasquariello.


Estratto delibera del 18/11/2015

Organismo dell’Ordine per la composizione delle crisi da sovra indebitamento

a) approvazione del Regolamento; b) nomina del Referente; c) convenzione con l’Università; d) stipulazione di polizza assicurativa

Il Consigliere Avv. Silvia Villa, referente della Commissione Sovraindebitamento, illustra la proposta di Regolamento, integrato secondo le indicazioni recepite alla scorsa adunanza.

Il Presidente Avv. Berti Arnoladi Veli, con riferimento al punto b), propone il Consigliere Avv. Silvia Villa quale Referente dell’Organismo.

Il Consiglio, all’esito della discussione, a) approva il Regolamento nel testo allegato al presente verbale; b) nomina il Consigliere Avv. Silvia Villa quale Referente dell’Organismo c) manda al Referente Avv. Silvia Villa di prendere contatto con il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche per la predisposizione di una convenzione con l’Università d) manda al Tesoriere di raccogliere i preventivi per stipulare la polizza assicurativa.


ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, AI SENSI DELL’ART. 10 CO. 5 DEL D.M. N. 202/2014.

Articolo 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti, né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere note alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di composizione.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 – Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto all’esito del procedimento.

Articolo 4 – Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 – Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal procedimento.

Articolo 8 – Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento di autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere e il diritto conseguente dell’Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nel procedimento a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.


ALLEGATO “B”

NORME DI PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL’INCARICO, AI SENSI DELL’ ART. 10 DEL D.M. N. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al Regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il Consiglio direttivo, previa contestazione scritta della violazione e assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procede a maggioranza dei suoi membri all’irrogazione, previa sostituzione nell’incarico, della sanzione dell’ammonimento, sospensione o cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi.La sanzione dell’ammonimento è irrogata dal Consiglio direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al Regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.La sanzione della sospensione dal Registro dei Gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.La sanzione della cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi è irrogata dal Consiglio direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l’Organismo ovvero costituiscano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non può presentare nuova domanda d’iscrizione prima di due anni dall’esecuzione del provvedimento.È data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all’apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Consiglio direttivo e richiamo verbale, di autosospendersi per sei mesi, con effetto che all’esito il procedimento disciplinare si considera estinto. In caso di sospensione o cancellazione del professionista, dell’esito del procedimento viene data comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.Il Consiglio direttivo procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all’art. 5 del Regolamento.Il Consiglio direttivo procede agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, dell’accettazione dell’incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

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