Il Foro in pratica

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell’avvocato nell’ambito del PCT

Le novità contenute nella legge 132/15 che ha convertito il di 83/15 in tema di modalità di esercizio del potere di autenticare gli atti di parte, quelli degli ausiliari e i provvedimenti del Giudice, impongono un’attenta riflessione.

Innanzi tutto occorre individuare le ipotesi in cui il difensore debba e possa esercitare tale potere. Laddove il difensore notifichi un atto “nativo informatico” (FLUSSO 1), ovvero un atto da lui stesso scritto con un qualsivoglia programma di videoscrittura, salvato in formato pdf e sottoscritto digitalmente. Il file corrisponde all’omologo documento originale cartaceo e, dunque, non necessita di alcuna attestazione e/o autentica, ma deve solo essere sottoscritto digitalmente.

Analogamente avviene qualora il difensore notifichi o depositi un duplicato informatico” (FLUSSO 2) Il concetto di originale, nel campo dell’informatica, è molto annacquato sino quasi a scomparire. Un file, difatti, si può duplicare, ovvero replicare mantenendo la stessa sequenza di byte, all’infinito. In tale caso il duplicato non necessità di attestazione alcuna e non deve neppure essere firmato digitalmente.

Il potere di autenticare entra in gioco allorquando il difensore deve o sceglie di trasformare un documento originale (o una copia autentica) cartaceo in un file (scansione) copia informatica di un atto analogico (FLUSSO 3) o quando trasforma un file nativo informatico (o una copia per immagine) presente nel fascicolo informatico in un documento cartaceo ( stampa) copia analogica di un atto informatico (FLUSSO 4) La peculiarità della materia informatica individua una terza ipotesi in cui si deve esercitare il potere di autentica, ipotesi che è da considerarsi assolutamente residuale e di cui si sconsiglia l’utilizzo: stiamo parlando della copia informatica di un atto informatico” (FLUSSO 5) Come detto per il duplicato, l’informatica permette soluzioni diverse da quelle conosciute nel mondo analogico (cartaceo). Ad esempio permette di modificare un file nativo informatico, senza modificarne il contenuto. Quando ad esempio il provvedimento del Giudice viene registrato dal Cancelliere che gli appone un numero cronologico, il documento risulta identico nel contenuto, ma diverso nella sequenza di byte.

Il documento così ottenuto è una copia informatica di un atto informatico che, come le precedenti “copie” necessita di un’attestazione di conformità. E’ del tutto evidente che il difensore, avendo sempre a disposizione un duplicato, potrà utilizzarlo per la trasmissione telematica, mentre volendo optare per il deposito o la notifica cartacea, potrà utilizzare la stampa della copia informatica perché più completa.

Purtroppo il legislatore non ha ritenuto di individuare un’unica generale disposizione che regolamentasse il potere di autentica, ma ha parcellizzato le fonti di questo potere in diverse norme, a seconda delle necessità che lo sviluppo del processo telematico imponeva. Le fonti, difatti, sono contenute nella legge 53/94 agli art 3 bis punto 2 e 9 1 bis, nel di 179/12 e successiva legge di conversione e modifiche, agli artt. 16 bis 9 bis e 16 decies e, infine, nel codice di procedura civile, agli art 518, 521 bis, 543 e 557.

Nella legge 53/94 viene disciplinato all’art 3 bis punto 2 il potere di autentica del difensore che notifica via pec una copia informatica di un atto analogico, ossia di chi, avendo un originale o una copia autentica a sue mani, proceda alla scansione ed alleghi il file (copia informatica di atto analogico) al messaggio via pec. All’art. 9 Lbis, invece, viene disciplinata l’ipotesi in cui il difensore che non sia in grado di fornire la prova telematica dell’avvenuta notifica (FLUSSO 6) possa, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 I-ter, fornire la prova cartacea dell’avvenuta notifica attestando la conformità di quanto cartaceamente stampato a quanto inviato telematicamente ( copia analogica di atto informatico).

In questa ipotesi è anche possibile che la certificazione stampata sia poi depositata telematicamente, necessitando di un’ulteriore attestazione di autentica (ex art. 16 decies di 179/12), in considerazione di una seconda trasformazione del documento (da analogico ad informatico).

Se però il difensore ha in animo di depositare telematicamente la prova dell’avvenuta notifica, potrà o meglio dovrà procedere al deposito delle buste telematiche di accettazione e consegna che non necessitano di alcuna attestazione.

I casi disciplinati agli art 16 bis 9 bis e 16 decies di 179/12, sono rispettivamente quello della trasformazione/estrazione dell’ originale o copia per immagine informatici dell’ atto di parte, dell’ausiliario o del provvedimento del giudice presenti nel fascicolo informatico, in un documento analogico (cartaceo) ai fini del deposito o della notifica, o l’ipotesi inversa, ovvero la necessità di depositare telematicamente un atto di parte o un provvedimento del giudice originali cartacei.

Le ipotesi disciplinate agli 518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c, che impongono al difensore di autenticare ai fini del deposito, sono ipotesi specifiche del principio disciplinato all’art 16 decies di 179/12. (peraltro cronologicamente sono norme entrate in vigore prima della norma generale). Quando l’originale cartaceo a mani del difensore è un atto di precetto, un titolo, un’istanza o un verbale di pignoramento e, in ambito di esecuzione immobiliare, una nota di trascrizione, restituiti dall’Ufficio Unep a seguito delle operazioni di pignoramento, il potere di dichiarare che la copia informatica ottenuta a seguito di scansione sia conforme all’originale cartaceo a mani del difensore, si esercita a sensi dei citati articoli.

Chiarite le tipologie di atti rispetto ai quali è necessario utilizzare il potere di autentica e quali le fonti normative che lo disciplinano e lo individuano, passiamo ad esaminare le norme che ne regolano le modalità di esercizio.

In questo caso ci corre l’obbligo di un breve excursus storico.

In primo luogo occorre riferirsi a quanto disposto dagli art 22 comma 2 ,23 e 23 bis del dlgs 82/2005, che disciplinano le modalità di autentica delle copie informatiche di atti analogici (scansione), di copie analogiche di atti informatici ( stampa) e di copie o duplicati informatici di atti informatici.

Le modalità di esercizio del potere di autentica sono disciplinate all’art 71 del citato dlgs, norma che rinvia alla pubblicazione di un ulteriore provvedimento a carattere regolamentare contenente le regole tecniche, provvedimento pubblicato 1′ 11 gennaio 2015 ( DPCM 13 novembre 2015) con entrata in vigore 1′ 11 .2.2015 ( quasi 10 anni dopo l’entrata in vigore della norma portante).

Gli artt 4,5,e 6 del regolamento prevedono, in particolare, che nell’ipotesi disciplinata all’art 22 punto 2 dlgs 82/05 l’attestazione di conformità, se contenuta su atto separato, debba prevedere l’indicazione dell’attestazione temporale e l’impronta di ogni copia. Rispetto all’applicabilità di tali regole tecniche qualora la copia informatica ottenuta debba essere depositata nel fascicolo informatico o notificata via pec, la questione è controversa e affatto risolta.

Tale quadro normativo, ai fini del pct e delle notifìche in proprio via pec, viene superato dal contenuto dell’art 16 undecies di 83 /2015 che espressamente prevede:

  1. In ipotesi di copia analogica ( cartacea) di atto informatico ( stampa), l’attestazione potrà essere alternativamente inserita nel corpo dell’atto o su un foglio separato, purché materialmente congiunto alla copia da autenticare;;
  2. In ipotesi di copia informatica, sia di atto analogico ( scansione), che di atto informatico, l’attestazione potrà essere inserita nel corpo dell’atto (art 16 undecies punto 2) o su atto separato contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce (art 16 undecies punto 3).

Con l’entrata in vigore il 21 agosto 2015 della legge di conversione   132/15, viene modificata la modalità di attestazione di autentica nell’ipotesi disciplinata al punto 3 dell’art 16 undecies, nel senso di prevedere che l’individuazione della copia cui si riferisce abbia luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche indicate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia .

Poiché allo stato le specifiche tecniche non sono note, alcuni autori hanno ritenuto che, sino alla data di pubblicazione del provvedimento, l’opzione di cui al punto 3) non sia operativa.

Tenuto conto dell’incertezza sul punto, anche in riferimento alle conseguenze di un’eventuale erroneo esercizio del potere di autentica, sono invitati i Colleghi a soprassedere ad utilizzare l’opzione di cui al punto 3, sia allorquando la copia è utilizzata ai fini del deposito, sia in ipotesi di utilizzo ai fini di notifica (la norma prevede l’obbligo di inserire l’attestazione nella relata di notifica, atto separato). Questo ovviamente in attesa della pubblicazione delle indicazioni del responsabile dei servizi automatizzati.

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